Domande frequenti sul tema: Maternità in Italia

26/02/2024
Domanda: La mia dipendente aspetta un bambino. Per quanto tempo può assentarsi dal lavoro, come sono retribuite le assenze, quali sono i costi per l’azienda ecc.?
Risposta:

 

Maternità obbligatoria

Congedo parentale
(maternità facoltativa)

Ore di allattamento

Periodo

2 mesi prima della data presunta del parto, 3 mesi dopo la nascita.

Maternità flessibile con l’approvazione del medico aziendale: 1 mese prima della nascita ed i restanti 4 mesi dopo la nascita.

In caso di gravi problemi di salute: 3 mesi prima e 3 mesi dopo la nascita.

Dal 2019 è prevista anche la possibilità di andare in maternità a partire dalla data del parto effettivo. In questo caso, i 5 mesi possono essere goduti per intero. Tuttavia, ciò richiede un'autorizzazione separata (medico aziendale, ginecologo, ecc.) e una domanda separata.

Dopo la fine della maternità obbligatoria.

Il congedo parentale non deve necessariamente essere goduto subito dopo la maternità obbligatoria, può essere richiesto entro il 12° anno di vita del bambino.

Alla fine della maternità obbligatoria ed entro il 1° anno di vita del bambino.

 

Durata

5 mesi, il tempo può estendersi a seconda la data di nascita.

Il periodo non può essere diviso, ma deve essere goduto in modo continuativo.

 

Madre: 3 mesi + 3 mesi

Padre: 3 mesi + 3 mesi

Ogni genitore ha diritto a tre mesi non trasferibili di congedo parentale, più 3 mesi che possono essere condivisi tra i due genitori. Per un totale di 9 mesi.

Questo periodo non deve essere goduto in modo continuativo, ma può (secondo il CCNL applicato) essere richiesto in giorni o anche in ore.

Orario di lavoro giornaliero > 6 ore: 2 ore al giorno

Orario di lavoro giornaliero < 6 ore: 1 ora al giorno

Retribuzione

80% della retribuzione lorda, a carico dell‘INPS (*)

+ l’integrazione fino al 100% della retribuzione lorda per il tramite del datore di lavoro, se è previsto dal contratto collettivo di lavoro.

30% a carico dell‘INPS (*)

NOVITÀ: 80% a carico dell'INPS (invece del 30%) per 1 mese per i dipendenti la cui maternità obbligatoria termina dopo il 31.12.2022 (solo fino a 6° anni del bambino).

100% a carico dell‘INPS (*)

 

Maternità obbligatoria

Congedo parentale
(maternità facoltativa)

Ore di allattamento

Costi per l‘azienda (**)

 

Maturano anche le ferie/permessi, le mensilità supplementari (13ma, 14ma) e il TFR a carico dell’azienda.

Maturano anche le ferie/permessi e la 13ma mensilità e il TFR a carico dell’azienda.

Nessuno

 

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata telematicamente all’INPS prima dell’assenza.

L’autorizzazione della richiesta deve essere consegnata al datore di lavoro.

La domanda deve essere presentata telematicamente all’INPS prima dell’assenza.

L’autorizzazione della richiesta deve essere consegnata al datore di lavoro.

La domanda deve essere presentata solo al datore di lavoro. All’INPS non deve essere presentato niente.

(*) L’importo viene erogato al dipendete tramite l’azienda che poi lo detrae nel modello F24.
(**) I costi effettivi possono essere calcolati dal Vostro assistente personale delle paghe.

Domanda: Cos’è la tutela delle madri lavoratrici?
Risposta:
La cosiddetta tutela delle madri lavoratrici ha effetto appena l’azienda è informata della gravidanza. Da questo momento la dipendente non può essere licenziata fino al 1° anno di vita del bambino e per lo stesso periodo è dispensata dal lavoro straordinario/notturno ecc.

Domanda: Che cosa deve prendere in considerazione il padre dopo la nascita?
Risposta:
Il padre ha l'obbligo di usufruire di 10 giorni di congedo di paternità (separati o continuativi) o 2 mesi prima della data di nascita o entro il 5° mese di vita del bambino. I 10 giorni vengono retribuiti dall’INPS. La richiesta deve essere presentata al datore di lavoro con 15 giorni di anticipo.

Il congedo parentale può essere richiesto anche dal padre. Se avete bisogno d’informazioni dettagliate, Vi preghiamo di contattare il Vostro assistente personale delle paghe.

Domanda: Esiste la possibilità di sostituire la dipendente in maternità?
Risposta:
Sì, il datore di lavoro può assumere un/a sostituto/a. anche prima dell’assenza per maternità, in base a quanto indicato nel contratto collettivo, perciò va verificata individualmente la situazione.
Se il numero dei dipendenti dell’azienda è inferiore a 20, all’azienda viene concesso uno sgravio (INPS e INAIL) pari al 50% per il dipendente sostitutivo.

Domanda: Quali sono le possibilità dopo la fine della maternità?
Risposta:

 

il rapporto di lavoro viene ripreso

il rapporto di lavoro viene risolto

Doveri della dipendente

Nessuno

La dipendente deve presentare le dimissioni (compresa la lettera aggiuntiva all’Ispettorato del Lavoro).

Diritti della dipendente

La dipendente ha diritto a riprendere il rapporto di lavoro alle stesse condizioni del periodo pre maternità.

Ha diritto all’indennità di disoccupazione (in caso di dimissioni entro il 1° anno di vita del bambino).

Doveri dell‘azienda

Se la dipendente è disposta a riprendere il rapporto di lavoro alle stesse condizioni, l’azienda non può rifiutarsi.

  • Erogazione del periodo preavviso
  • Pagamento del contributo ASPI all‘INPS

Obblighi dell‘azienda

L’azienda ha l’obbligo di riprendere la dipendente alle stesse condizioni pre maternità. Non è obbligata a concederle p.e. un contratto part-time.

Nessuno


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