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Maternità obbligatoria |
Congedo parentale |
Ore di allattamento |
Periodo |
2 mesi prima della data presunta del parto, 3 mesi dopo la nascita. Maternità flessibile con l’approvazione del medico aziendale: 1 mese prima della nascita ed i restanti 4 mesi dopo la nascita. In caso di gravi problemi di salute: 3 mesi prima e 3 mesi dopo la nascita. Dal 2019 è prevista anche la possibilità di andare in maternità a partire dalla data del parto effettivo. In questo caso, i 5 mesi possono essere goduti per intero. Tuttavia, ciò richiede un'autorizzazione separata (medico aziendale, ginecologo, ecc.) e una domanda separata. |
Dopo la fine della maternità obbligatoria. Il congedo parentale non deve necessariamente essere goduto subito dopo la maternità obbligatoria, può essere richiesto entro il 12° anno di vita del bambino. |
Alla fine della maternità obbligatoria ed entro il 1° anno di vita del bambino.
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Durata |
5 mesi, il tempo può estendersi a seconda la data di nascita. Il periodo non può essere diviso, ma deve essere goduto in modo continuativo.
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Madre: 3 mesi + 3 mesi Padre: 3 mesi + 3 mesi Ogni genitore ha diritto a tre mesi non trasferibili di congedo parentale, più 3 mesi che possono essere condivisi tra i due genitori. Per un totale di 9 mesi. Questo periodo non deve essere goduto in modo continuativo, ma può (secondo il CCNL applicato) essere richiesto in giorni o anche in ore. |
Orario di lavoro giornaliero > 6 ore: 2 ore al giorno Orario di lavoro giornaliero < 6 ore: 1 ora al giorno |
Retribuzione |
80% della retribuzione lorda, a carico dell‘INPS (*) + l’integrazione fino al 100% della retribuzione lorda per il tramite del datore di lavoro, se è previsto dal contratto collettivo di lavoro. |
30% a carico dell‘INPS (*) |
100% a carico dell‘INPS (*) |
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Maternità obbligatoria |
Congedo parentale |
Ore di allattamento |
Costi per l‘azienda (**)
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Maturano anche le ferie/permessi, le mensilità supplementari (13ma, 14ma) e il TFR a carico dell’azienda. |
Maturano anche le ferie/permessi e la 13ma mensilità e il TFR a carico dell’azienda. |
Nessuno
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Presentazione della domanda |
La domanda deve essere presentata telematicamente all’INPS prima dell’assenza. L’autorizzazione della richiesta deve essere consegnata al datore di lavoro. |
La domanda deve essere presentata telematicamente all’INPS prima dell’assenza. L’autorizzazione della richiesta deve essere consegnata al datore di lavoro. |
La domanda deve essere presentata solo al datore di lavoro. All’INPS non deve essere presentato niente. |
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il rapporto di lavoro viene ripreso |
il rapporto di lavoro viene risolto |
Doveri della dipendente |
Nessuno |
La dipendente deve presentare le dimissioni (compresa la lettera aggiuntiva all’Ispettorato del Lavoro). |
Diritti della dipendente |
La dipendente ha diritto a riprendere il rapporto di lavoro alle stesse condizioni del periodo pre maternità. |
Ha diritto all’indennità di disoccupazione (in caso di dimissioni entro il 1° anno di vita del bambino). |
Doveri dell‘azienda |
Se la dipendente è disposta a riprendere il rapporto di lavoro alle stesse condizioni, l’azienda non può rifiutarsi. |
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Obblighi dell‘azienda |
L’azienda ha l’obbligo di riprendere la dipendente alle stesse condizioni pre maternità. Non è obbligata a concederle p.e. un contratto part-time. |
Nessuno |