Descrizione
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Pagamento del trattamento integrativo e dell’ulteriore
detrazione fiscale
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Serve la comunicazione di rinuncia?
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Un solo rapporto di lavoro. Retribuzione lorda annua di
€ 30.000 / ca. € 2.150 lordi mensile (=imp. Fiscale di ca.
€ 27.000)
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SÌ, al dipendente viene erogato
l’importo di € 100 al mese.
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NO, non necessario in quanto
esiste un solo rapporto di lavoro e quindi nessun ulteriore reddito.
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Un solo rapporto di lavoro. Retribuzione lorda annua di €
50.000 / ca. € 3.600 lordi mensile (=imp. Fiscale di ca. € 45.000)
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NO, il dipendente non ha diritto
al trattamento integrativo e all’ulteriore detrazione (imp. fiscale oltre €
40.000).
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NO, poiché l'attuale rapporto di
lavoro ha già superato i € 40.000, dunque non spetta l’agevolazione.
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Due rapporti di lavoro. La somma dei due redditi non
supera l’imponibile fiscale di € 40.000 € (=retribuzione lorda di ca. €
44.000)
Esempio:
Rapporto di lavoro 1:
Retribuzione lorda annua di € 19.000 / ca. € 1.450 lordi mensile (=imp.
Fiscale di ca. € 17.000)
Rapporto di lavoro 2:
Retribuzione lorda annua di € 12.000 / ca. € 850 lordi mensile (=imp. Fiscale
di ca. € 10.800)
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SÌ, il trattamento integrativo o
l’ulteriore detrazione è erogata per entrambi i rapporti di lavoro, poiché
ciascuno di essi è inferiore al limite di € 40.000.
Rapporto di lavoro 1:
erogazione di € 100 mensili, poiché è inferiore al limite di € 40.000.
Rapporto di lavoro 2:
erogazione di € 100 mensili, poiché è inferiore al limite di € 40.000.
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SÌ, la rinuncia deve essere
presentata per uno dei due
rapporti di lavoro, altrimenti (come descritto a sinistra) il
trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione sarà pagata per entrambi i
rapporti di lavoro. Il doppio pagamento dovrà pertanto essere recuperato
nella dichiarazione dei redditi!
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Due rapporti di lavoro. La somma dei due redditi
supera l’imponibile fiscale di € 40.000 € (=retribuzione lorda di ca. €
44.000)
Esempio:
Rapporto di lavoro 1: Retribuzione
lorda annua di € 30.000 / ca. € 2.150 lordi mensile (=imp. Fiscale di ca. € 27.000)
Rapporto di lavoro 2:
Retribuzione lorda annua di € 25.000 / ca. € 1.800 lordi mensile (=imp.
Fiscale di ca. € 22.500)
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SÌ, il trattamento integrativo o
l’ulteriore detrazione è erogata per entrambi i rapporti di lavoro, poiché
ciascuno di essi è inferiore al limite di € 40.000.
Rapporto di lavoro 1:
erogazione di € 100 mensili, poiché è inferiore al limite di € 40.000.
Rapporto di lavoro 2:
erogazione di € 100 mensili, poiché è inferiore al limite di € 40.000.
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SÌ, la rinuncia deve essere
presentata per entrambi i rapporti di lavoro, altrimenti (come descritto a
sinistra) il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione sarà erogata
per entrambi i rapporti di lavoro.
Poiché né il
trattamento integrativo né l’ulteriore detrazione spettano (visto che l’imponibile
fiscale totale è superiore a € 40.000), entrambi i pagamenti (vale a dire 2 x
€ 100 al mese) dovrebbero essere rimborsati con la dichiarazione dei redditi.
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Un rapporto di lavoro solo + altri redditi (p.es. redditi di affitto, reddito di
disoccupazione, ecc.). La somma di tutti redditi supera l’imponibile fiscale
di € 40.000 € (=retribuzione lorda di ca. € 44.000)
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SÌ, il trattamento integrativo o
l’ulteriore detrazione vengono erogati, in quanto il rapporto di lavoro non
supera il limite di € 40.000.
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SÌ, altrimenti (come descritto a
sinistra) il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione viene erogata
in busta paga. Siccome non spettano le agevolazioni (imponibile fiscale
totale è superiore a € 40.000), dovrebbero essere restituite con la
dichiarazione dei redditi.
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