Decreto Sostegni-bis – novità paghe • 2021

08/06/2021

Con la seconda edizione del Decreto Sostegno (Decreto “Sostegni-bis”) sono state ulteriormente adeguate alcune tematiche relative ai dipendenti e alle paghe. Di seguito le novità più importanti.


Decontribuzione per turismo e commercio

Come i precedenti Decreti, anche il Decreto Sostegni-bis ha previsto una decontribuzione a favore delle imprese non licenziano fino a fine anno.

  • Condizioni
    • Fino al 31/12/2021 non devono essere fatti licenziamenti
    • L’azienda deve appartenere ad uno dei settori interessati (turismo o commercio). I codici ATECO esatti per i quali può essere fruita la decontribuzione saranno, probabilmente, pubblicati nelle istruzioni operative dell’INPS ancora in sospeso.
  • Importo del beneficio:
    Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

ATTENZIONE: Al momento mancano sia le istruzioni operative dell’INPS che l'approvazione della Commissione Europea. Il beneficio, dunque, non può ancora essere richiesto e compensato. Non appena saranno noti dettagli più precisi, informeremo le aziende interessate.


Contratto di rioccupazione:

Il contratto di rioccupazione è un contratto a tempo indeterminato, volto ad agevolare l'ingresso dei disoccupati nel mondo del lavoro.

  • Condizioni:
    • Il dipendente deve essere disoccupato e dichiarare al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità.
    • Deve essere fatto un progetto individuale di inserimento atto a garantire (dopo 6 mesi) l’adeguamento delle competenze professionali della nuova mansione lavorativa.
    • Nei 6 mesi precedenti all’assunzione non devono essere stati fatti dei licenziamenti.
  • Importo del beneficio:

Esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un massimo di 6 mesi e nel limite di 6.000 €.

ATTENZIONE: Anche per questo esonero al momento mancano sia le indicazioni operative dell’INPS che l'approvazione della Commissione Europea. Di conseguenza non può ancora essere richiesto e compensato.


Divieto di licenziamento

Per quanto riguarda il divieto di licenziamento, attualmente si applica quanto segue:

Settore

Divieto di licenziamento fino a

Industria ed edilizia

30/06/2021, se dopo detta data non viene richiesta la CIG ordinaria.

Attenzione: a partire dal 01/07/2021 per detti settori non può essere più richiesta la CIG semplificata con causale COVID, ma si può richiedere la CIG ordinaria (CIGO) con i motivi previsti (crisi, riorganizzazione, fallimento, ecc.).

Commercio, turismo, studi professionali e artigianato

31/10/2021, indipendentemente dal fatto che venga utilizzata o meno la cassa integrazione.

Eccezioni

Come in precedenza, il divieto di licenziamento non si applica in caso di chiusura dell'attività, fallimento, licenziamento per motivo giustificato o durante il periodo di prova, ecc.

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