Con la seconda edizione del Decreto Sostegno (Decreto “Sostegni-bis”) sono state ulteriormente adeguate alcune tematiche relative ai dipendenti e alle paghe. Di seguito le novità più importanti.
Decontribuzione per turismo e commercio
Come i precedenti Decreti, anche il Decreto Sostegni-bis ha previsto una decontribuzione a favore delle imprese non licenziano fino a fine anno.
- Condizioni
- Fino al 31/12/2021 non devono essere fatti licenziamenti
- L’azienda deve appartenere ad uno dei settori interessati (turismo o commercio). I codici ATECO esatti per i quali può essere fruita la decontribuzione saranno, probabilmente, pubblicati nelle istruzioni operative dell’INPS ancora in sospeso.
- Importo del beneficio:
Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
ATTENZIONE: Al momento mancano sia le istruzioni operative dell’INPS che l'approvazione della Commissione Europea. Il beneficio, dunque, non può ancora essere richiesto e compensato. Non appena saranno noti dettagli più precisi, informeremo le aziende interessate.
Contratto di rioccupazione:
Il contratto di rioccupazione è un contratto a tempo indeterminato, volto ad agevolare l'ingresso dei disoccupati nel mondo del lavoro.
- Condizioni:
- Il dipendente deve essere disoccupato e dichiarare al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità.
- Deve essere fatto un progetto individuale di inserimento atto a garantire (dopo 6 mesi) l’adeguamento delle competenze professionali della nuova mansione lavorativa.
- Nei 6 mesi precedenti all’assunzione non devono essere stati fatti dei licenziamenti.
Esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un massimo di 6 mesi e nel limite di 6.000 €.
ATTENZIONE: Anche per questo esonero al momento mancano sia le indicazioni operative dell’INPS che l'approvazione della Commissione Europea. Di conseguenza non può ancora essere richiesto e compensato.
Divieto di licenziamento
Per quanto riguarda il divieto di licenziamento, attualmente si applica quanto segue:
Settore
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Divieto di
licenziamento fino a
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Industria ed edilizia
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30/06/2021, se dopo detta data non viene richiesta la
CIG ordinaria.
Attenzione: a partire dal 01/07/2021 per detti settori non può
essere più richiesta la CIG semplificata con causale COVID, ma si può
richiedere la CIG ordinaria (CIGO) con i motivi previsti (crisi, riorganizzazione,
fallimento, ecc.).
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Commercio, turismo, studi professionali e
artigianato
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31/10/2021, indipendentemente
dal fatto che venga utilizzata o meno la cassa integrazione.
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Eccezioni
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Come in precedenza, il divieto di licenziamento non si
applica in caso di chiusura dell'attività, fallimento, licenziamento per
motivo giustificato o durante il periodo di prova, ecc.
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