Recentemente è stato pubblicato il Decreto sostegni-bis del governo Draghi. Questo decreto prevede tre tipologie di contributi a fondo perduto. Di seguito esponiamo i punti di maggior interesse previsti dal decreto relativi ai contributi e alle altre novità.
Contributo a fondo perduto automatico
Possono beneficiare di questo contributo le imprese, i liberi professionisti e gli agricoltori che hanno già ricevuto il contributo previsto dal Decreto sostegni e che al 26.05.2021 avevano la partita iva attiva.
Per i soggetti che rispettavano i requisiti previsti dal Decreto sostegni, la domanda per il contributo è già stata presentata dallo studio. A parte qualche eccezione, questi contributi sono già stati erogati. Tali soggetti riceveranno ora il nuovo contributo ex Decreto sostegni-bis, in forma automatica e per lo stesso importo.
Contributo a fondo perduto aggiuntivo e alternativo
Imprese, liberi professionisti e agricoltori possono ricevere un contributo alternativo a quello del punto precedente. Anche per tale contributo è necessario che la partita iva fosse attiva al 26.05.2021 e che nel 2019 i ricavi non abbiano superato i 10 milioni di euro.
Deve essersi verificato inoltre un calo del fatturato medio mensile, nel periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2021, di almeno 30%, rispetto al periodo che va dal 01.04.2019 al 31.03.2020.
Se sono soddisfatti i requisiti di cui sopra, può essere richiesto il contributo a fondo perduto alternativo, anche dai contribuenti che non avevano potuto richiedere il contributo ex Decreto sostegni. Quest’ultimo, infatti, prevedeva che il calo del fatturato medio mensile doveva riferirsi all’intero anno solare 2020 rispetto all’intero anno solare 2019.
Il contributo è calcolato, dunque, sulla differenza del fatturato medio mensile tra il periodo che va dal 01.04.2020 al 31.03.2021 e quello che va dal 01.04.2019 al 31.03.2020. A tale differenza si applica una delle seguenti percentuali:
Ricavi 2019 |
Percentuale |
Variazione*) |
fino 100.000 € |
60 % |
90 % |
da 100.000 € a 400.000 € |
50 % |
70 % |
da 400.000 € a 1.000.000 € |
40 % |
50 % |
da 1.000.000 € a 5.000.000 € |
30 % |
40 % |
da 5.000.000 € a 10.000.000 € |
20 % |
30 % |
*) Percentuali maggiorate per i contribuenti che non avevano diritto al contributo a fondo perduto automatico.
Ai contribuenti che riceveranno il contributo in forma automatica e che hanno anche diritto al contributo alternativo (nel caso in cui sia maggiore del primo), verrà corrisposta un’ulteriore somma pari alla differenza tra i due contributi. Ciò significa che dal contributo alternativo verrà scalata la parte già assegnata con il contributo automatico.
Esempio di calcolo:
Una società ha realizzato nel periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2021 un fatturato di 600.000 € (50.000 € di fatturato medio mensile). Nel periodo dal 01.04.2019 al 31.03.2020 ha realizzato un fatturato di 960.000 € (80.000 € di fatturato medio mensile). La società ha subito dunque una perdita mensile di fatturato pari a 30.000 € (- 37,5 %). Ipotizzando che la società avesse già diritto ad un contributo in forma automatica di 5.000 € e, che nell’anno 2019 aveva realizzato ricavi per 900.000 €, può applicare la percentuale del 40 % sulla perdita media mensile di fatturato ai fini del contributo alternativo. In tal modo avrà diritto ad un ulteriore contributo a fondo perduto pari a 7.000 € (calo del fatturato medio mensile di 30.000 € x 40 % - contributo a fondo perduto automatico di 5.000 €).
Per il contributo a fondo perduto alternativo è prevista una specifica domanda. Il limite massimo di contributo previsto ammonta a 150.000 €.
Contributo a fondo perduto sulla diminuzione di utile
Anche questo contributo è destinato ad imprese, liberi professionisti ed agricoltori che alla data del 26.05.2021 avevano la partita iva attiva e che nel 2019 avevano realizzato ricavi non superiori ai 10 milioni di euro. Per tale contributo è inoltre richiesto un calo degli utili del 2020 rispetto a quelli del 2019.
Al momento, tuttavia, mancano le disposizioni attuative che dispongono di quanto deve essere il calo degli utili e quali sono le modalità del calcolo del contributo stesso. Si attendono, dunque, disposizioni attuative in merito.
Per accedere a questo contributo è necessaria una specifica richiesta. Il contributo massimo erogabile è pari a 150.000 € e come ulteriore condizione la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 deve essere trasmessa entro il 10.09.2021.
Credito d’imposta locazioni
Il credito d’imposta per affitti non abitativi è stato prorogato. Per l’anno 2021 tale misura era riservata alle sole imprese turistiche ricettizie, alle agenzie di viaggio ed ai tour operator fino alla fine del mese di aprile. Il Decreto sostegni-bis ha previsto la proroga fino al 31.07.2021. Il credito d’imposta è pari al 60% dei canoni di locazione e al 50% dei fitti di aziende. Per accedere all’agevolazione è necessario un calo del fatturato del 50% nel relativo mese del 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
Con il Decreto sostegni-bis il credito di imposta locazioni non abitative è stato introdotto anche per altri settori produttivi e per i liberi professionisti. I requisiti di accessi sono:
Per accedere al credito non c’è bisogno di una specifica richiesta. Il nostro studio verificherà se avete diritto al credito ed eventualmente Vi comunicherà l’importo.
Moratoria dei finanziamenti
Il Decreto “Cura Italia” dello scorso anno aveva introdotto la moratoria dei pagamenti dei mutui e dei leasing. Inizialmente la moratoria scadeva il 30.09.2020, successivamente è stata prorogata altre due volte per arrivare al 30.06.2021.
Con il Decreto sostegni-bis è prevista un’ulteriore proroga della moratoria. A differenza delle precedenti, che erano automatiche, la nuova proroga deve essere richiesta. Le domande vanno presentate agli istituti di credito o alle società di leasing di riferimento entro il 15.06.2021.
Crediti iva nelle procedure concorsuali
In caso di procedura fallimentare, con la modifica introdotta dal Decreto sostegni-bis, l’iva può essere rettificata alla data di apertura del fallimento. In passato, tale rettifica era possibile solo dopo la chiusura della procedura fallimentare. La modifica si applica alle procedure concorsuali aperte dal 26.05.2021 in poi.
Agevolazione per acquisto prima casa
Viene incoraggiato l’acquisto della prima casa per i giovani fino ai 36 anni. Per questi, infatti, è prevista l’esenzione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Se l’acquisto dell’immobile è soggetto ad iva, viene riconosciuto un credito di imposta. L’agevolazione è prevista per gli acquisti dal 26.05.2021 in poi fino al 30.06.2022. Per usufruire dell’agevolazione è necessario che i soggetti abbiano un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40.000 € annui.
Altre novità del Decreto sostegni-bis