La durata minima annua delle ferie è pari a 4 settimane, 2 delle quali devono essere godute durante l’anno di maturazione. Le due settimane residue, invece, devono essere godute entro i 18 mesi successivi (per esempio ferie 2019 entro giugno 2021).
Resta in vigore il divieto di monetizzazione delle ferie residue. Questo significa che, salvo il caso di scioglimento del rapporto di lavoro, le ferie non godute non possono essere sostituite da un pagamento compensativo, ma devono essere effettivamente godute.
Con la contabilità salariale di giugno troverà applicazione un’ulteriore normativa in materia di assicurazione sociale, secondo la quale i contributi previdenziali delle ferie residue del 2019 devono essere versate in anticipo. Per questo motivo consigliamo di azzerare le ferie non godute.
Qualora un Suo dipendente non abbia ancora goduto interamente delle ferie del 2019, provvederemo a informarLa sul numero delle ore residue.