Dal 01.10.2020 sono entrate in vigore una serie di modifiche che riguardano la fatturazione elettronica. L’utilizzo del nuovo standard sarà obbligatorio a partire dal 01.01.2021, mentre resta facoltativo fino al 31.12.2020. Le modifiche riguardano l’identificazione delle operazioni senza IVA e la tipologia di documento.
Identificazione delle operazioni senza IVA
Restano invariati i codici N1, N4, N5 e N7, mentre saranno suddivisi in micro-classi i codici N2, N3 e N6 a partire dal 01.01.2021. Nella seguente tabella sono indicati nella prima colonna i codici vigenti finora e nella seconda colonna i nuovi codici:
N1 |
N1 |
operazioni escluse ai sensi dell’art. 15 |
N2 |
N2.1 |
non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies |
N2.2 |
non soggette – altri casi (ad es. contribuenti nel regime forfettario) |
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N3 |
N3.1 |
non imponibili – esportazioni ai sensi dell’art. 8 c. 1 a-b |
N3.2 |
cessioni intracomunitarie ai sensi dell’art. 41, triangolazioni ai sensi dell’art. 58 |
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N3.3 |
cessioni verso San Marino ai sensi dell’art. 71 c. 1 |
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N3.4 |
operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8-bis c. 1 |
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N3.5 |
non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento ai sensi dell‘art. 8 c. 1 c |
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N3.6 |
non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
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N4 |
N4 |
operazioni esenti (art. 10) |
N5 |
N5 |
operazioni soggette al regime del margine sui beni usati (art. 36), operazioni relative a prodotti editoriali e operazioni di agenzie viaggi (art. 74-ter) |
N6 |
N6.1 |
inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero ai sensi dell’art. 74 c. 7 - 8 |
N6.2 |
inversione contabile – cessione di oro e argento puro; |
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N6.3 |
inversione contabile – subappalto nel settore edile ai sensi dell’art. 17 c. 6 a |
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N6.4 |
inversione contabile – cessione di fabbricati |
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N6.5 |
inversione contabile – cessione di telefoni cellulari |
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N6.6 |
inversione contabile – cessione di prodotti elettronici |
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N6.7 |
inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi ai sensi dell’art. 17 c. 6 a-ter |
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N6.8 |
inversione contabile – operazioni settore energetico |
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N6.9 |
inversione contabile – altri casi |
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N7 |
N7 |
IVA assolta in altro stato UE |
Tipologia documento
Finora era possibile scegliere fra sette diverse tipologie di documenti (TD01 a TD06 e TD20). Le tipologie maggiormente utilizzate sono TD01 per fatture e TD04 per note di credito. A partire dal 01.10.2020 sono state introdotte altre undici tipologie di documenti:
TD01 |
Fattura |
TD02 |
Acconto su fattura |
TD03 |
Acconto su parcella |
TD04 |
Nota di credito |
TD05 |
Nota di debito |
TD06 |
Parcella |
TD16 |
Integrazione fattura Reverse-Charge interno |
Integrazione ad es. per lavori relativi all’edificio ai sensi dell’art. 17 c. 6 a-ter o per subappalto nel settore edile ai sensi dell’art. 17 c. 6 a |
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TD17 |
Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero |
Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’UE o fuori UE |
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TD18 |
Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
Integrazione per l’acquisto di beni intracomunitari ai sensi dell’art. 41 |
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TD19 |
Integrazione/autofattura per acquisto di beni art. 17 c. 2 |
Integrazione/autofattura per acquisto di beni da non residenti e rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia |
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TD20 |
Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture |
Autofattura per la correzione di errata fatturazione da parte del fornitore |
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TD21 |
Autofattura per splafonamento |
Autofattura per la correzione in caso di splafonamento |
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TD22 |
Estrazione beni da Deposito IVA |
TD23 |
Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
TD24 |
Fattura differita di cui all’art. 21 c. 4 a |
Fattura differita a fine mese in base a un documento di trasporto. La fattura elettronica dev’essere emessa entro il 15 del mese successivo |
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TD25 |
Fattura differita di cui all‘art. 21 c. 4 b |
Fattura differita per operazioni triangolari interne in base a un documento di trasporto |
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TD26 |
Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni |
TD27 |
Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
Le tipologie di documento TD16 a TD19 sono esclusivamente previste per fini contabili nell’ambito del principio del Reverse-Charge. Principio che prevede che l’Iva va annotata sia nel registro degli acquisti che delle vendite. Se la Vostra società svolge internamente la contabilità, Vi indichiamo le seguenti possibilità previste per la corretta gestione del principio del Reverse-Charge:
Per ulteriori chiarimenti rivolgetevi al Vostro assistente personale della contabilità finanziaria.
Adattamento della propria software alla nuova versione XML 1.6.1.
Per i clienti, che emettono le fatture elettroniche tramite il tool-online Fatture Web, ci occuperemo noi dell’adattamento tecnico.
Per poter garantire un tempestivo passaggio alla nuova versione 1.6.1., consigliamo ai clienti che utilizzano un software diverso dal nostro per l’emissione delle fatture elettroniche di rivolgersi il più presto possibile al loro fornitore del software.
Tutte le fatture elettroniche non adattate al nuovo standard previsto dalla versione 1.6.1. verranno scartate dal Sistema di interscambio SdI dal 01.01.2021.
Scopo delle modifiche
Tali modifiche permettono una più efficace gestione delle informazioni fiscali all’interno dei gestionali, favorendo la predisposizione della dichiarazione IVA precompilata, delle liquidazioni periodiche Iva precompilate, etc. da parte dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto, per garantire la correttezza dei dati è indispensabile l’emissione delle fatture elettroniche in modo corretto. Nel caso di errori nella creazione del file XML, le correzioni possono risultare abbastanza complicate in un secondo momento.
Altro
Le nuove specifiche tecniche prevedono anche l’eliminazione dell’obbligo di compilare il campo relativo all’importo dell’imposta di bollo. Il sistema di interscambio SdI riconosce automaticamente l’importo, che per le fatture è sempre di 2 Euro.
Per i clienti che utilizzano un software diverso dal nostro per l’emissione della fattura elettronica è importante controllare se il campo “versione” sia valorizzato correttamente, come di seguito indicato:
Conservazione sostitutiva fatturazione elettronica
Per i clienti per i quali svolgiamo la contabilità presso lo studio ci occupiamo noi stessi della conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute. Nel caso in cui la Vostra società rediga internamente la contabilità, sarà Vostro compito occuparvi della conservazione sostitutiva. In quest’ultimo caso rivolgetevi al Vostro fornitore del software.
FAQ/Istruzioni passo passo
Come già annunciato sulla nostra homepage, all'indirizzo www.graber-partner.com/fattura-elettronica, troverete le domande più frequenti e le relative risposte in materia di fatturazione elettronica. Queste informazioni sono costantemente aggiornate.
Allo stesso indirizzo sono inoltre disponibili le nostre istruzioni per l'uso di:
• Sportello Fatture: www.graber-partner.com/sportellofatture-it
• FattureWeb: www.graber-partner.com/fattureweb-it