Decreto Agosto – novità fiscali • 2020

03/09/2020
Decreto Agosto – novità fiscali

Il 15.08.2020 è entrato in vigore il cosidetto “Decreto Agosto” che contiene un pacchetto di misure che il Governo italiano ha messo in campo per stimolare la crescita economica. Nel prosieguo facciamo una panoramica delle misure più importanti dal punto di vista fiscale.

Rivalutazione beni e partecipazioni

La rivalutazione dei beni delle partecipazioni rappresenta una misura molto interessante ed anche economica per le aziende. È possibile attuarla nel bilancio relativo all’anno 2020.
A differenza delle precedenti versioni delle leggi di rivalutazione, questa non si applica solo ad interi gruppi omogenei di beni aziendali (es. tutti i macchinari) ma anche a singoli beni. La rivalutazione, inoltre, può essere anche solamente civilistica e pertanto totalmente gratuita per l’impresa.

Se la rivalutazione ha rilevanza fiscale, si versa un’imposta sostitutiva del 3 %. Quest’ultima è la più bassa che sia stata applicata nelle leggi di rivalutazione degli ultimi anni. Basta ricordare infatti che l’imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione prevista dalla legge di bilancio 2020 varia tra il 10 % ed il 12 %.

Altro vantaggio di questa rivalutazione é che gli effetti fiscali, quali i maggiori ammortamenti, si manifestano già nel bilancio 2021. Solo in caso di vendita dei beni l’effetto fiscale si manifesterà dal 2024 in poi.

Per le strutture ricettive alberghiere e termali é stata prevista con l’emanazione del “Decreto Liquidità” una rivalutazione di beni e partecipazioni altrettanto vantaggiosa che puó essere applicata nei bilanci relativi agli anni 2020 e 2021. Questa rivalutazione non prevede il pagamento di alcuna imposta sostitutiva e produce già nell’anno successivo i suoi effetti fiscali, quali i maggiori ammortamenti. Solo in caso di vendita i maggiori valori da rivalutazione possono essere utilizzati dal quarto anno successivo alla rivalutazione stessa.

Pagamento acconto dichiarazione dei redditi


Il 30.11.2020 é previsto il pagamento del secondo acconto delle imposte Irpef/ Ires e dell’imposta regionale sulle attività produttive Irap. Nel Decreto in esame è stato previsto per i soggetti che svolgono delle attività per le quali sono attivi gli indicatori sintetici di affidabilità ISA una proroga del pagamento al 30.04.2021.

Per la proroga sono previste due condizioni:
   • Il fatturato del primo semestre 2020 deve essere minore di quello del primo semestre del 2019 almeno del 33 % e
   • nell’anno 2019 non deve essere stata superata la soglia dei ricavi di 5.164.569 €.

Estensione del bonus locazione


Il “Decreto Rilancio” ha istituito a favore di imprese, liberi professionisti e enti non commerciali, per i mesi che vanno da marzo a maggio, un credito di imposta per la locazione non abitativa, pari al 60 % del canone di locazione in caso di immobili e al 30 % del canone di locazione in caso di affitto d’azienda. Il “Decreto Agosto” ha prorogato il credito di imposta anche al mese di giugno.
Il presupposto per poter fruire del credito di imposta è il calo del fatturato nei predetti mesi del 50 % rispetto agli stessi mesi del 2019.

Tale presupposto non riguarda
   • i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 01.01.2019,
   • i soggetti con sede legale o operativa nei comuni che al momento dell’emergenza Covid 19 erano già in uno stato di emergenza per eventi calamitosi ambientali. È questo il caso  
     dell’intera provincia di Bolzano che nel 2018 fu colpita dalla tempesta Vaia.

Sono esclusi dal bonus i soggetti con ricavi nel periodo di imposta precedente superiore ai 5 milioni di €. Detto limite non è valido per le strutture ricettive alberghiere. Anche per i soggetti che svolgono attività di vendita al dettaglio il limite dei 5 milioni di € non è considerato. Per quest’ultimi tuttavia il credito di imposta si riduce al 20 % del canone di locazione in caso di immobili e al 10% del canone di locazione in caso di affitto d’azienda.
Attualmente stiamo verificando se avete diritto al credito di imposta, in caso positivo Vi informeremo dell’importo spettante.

Benefits ai dipendenti

Per il solo anno 2020 il valore dei benefits non tassabile in capo ai dipendenti è di 516 €. Nel 2021 il limite non tassabile scenderà di nuovo a 258 €, importo a partire dal quale tutti i benfits anche in natura saranno tassati ai fini previdenziali e delle imposte sul reddito. In ogni caso i benefits in denaro sono soggetti a tassazione.

Credito di imposta per le strutture ricettive alberghiere

È stato introdotto, per gli anni 2020 e 2021, per la ristrutturazione delle strutture ricettive alberghiere un credito di imposta pari al 65 % per un investimento massimo di 307.692 €. Il budget previsto dal Governo sull’intera misura, a livello nazionale, è piuttosto basso, infatti, è pari a 180 milioni di €. Quasi sicuramente per la richiesta sarà previsto un “click day”. Il decreto attuativo della misura non è stato ancora emanato.
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