Il nuovo “Decreto Agosto” è stato pubblicato il 14 agosto in Gazzetta ed è entrato in vigore il sabato 15 agosto. Di seguito troverete le modifiche introdotte rispetto alla normativa vigente e le maggiori novità sugli esoneri contributivi.
„Decreto Agosto“ – Modifiche delle normative vigente
„Decreto Agosto“ – Esoneri contributivi
Esonero contributivo per aziende che non richiedono la cassa integrazione:
Sgravio del 100 % dei contributi previdenziali, se i datori di lavoro soddisfano le seguenti condizioni:
- abbia fruito la CIG nei mesi maggio e giugno
- non richiedono la CIG del Decreto Agosto
L’esonero dei contributi spetta per un periodo massimo di 4 mesi, nei limiti del doppio delle ore CIG fruite nei mesi di maggio e giugno.
Per poter applicare l’esonero, si devono attendere le istruzioni operative dell’INPS.
Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato:
Le aziende, che assumono dipendenti a tempo indeterminato, possono usufruire l’esonero totale dei contributi previdenziali per un periodo massimo di sei mesi e un limite massimo di 8.060 euro su base annua. Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- l’assunzione (la trasformazione del contratto) deve avvenire tra 15/08/2020 e 31/12/2020
- l’assunzione deve essere effettuata con un contratto di lavoro a tempo indeterminato (sono esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestici) oppure un contratto a tempo determinato deve essere trasformato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- dall’esonero sono esclusi i dipendenti che hanno avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la stessa azienda.
Per poter applicare l’esonero, si devono attendere le istruzioni operative dell’INPS.
Esonero contributivo per assunzioni nel settore del turismo:
Le aziende del settore turismo, che dal 15/08/2020 al 31/12/2020 assumono dipendenti con contratto a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, hanno la possibilità di chiedere un esonero totale dei contributi previdenziali fino ad un massimo di tre mesi.
Per poter applicare l’esonero, si devono attendere le istruzioni operative dell’INPS.
Proroga del stato d‘emergenza
Il giorno 30 luglio, lo stato di emergenza è stato prorogato dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020.
Estendendo lo stato di emergenza, anche la possibilità del lavoro in smart-working semplificato, è stata prorogata al 15 ottobre 2020.