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Regolamento precedente |
Nuovo regolamento “Decreto Agosto” |
Divieto di licenziamento |
Il divieto di licenziamento in vigore fino al 16/08 (Decreto Rilancio) |
Il divieto di licenziamento è legato alla durata della cassa integrazione (o al esonero contributivo alternativo per le aziende che non richiedono la cassa integrazione – vedi sotto). Ciò significa che non è possibile licenziare finché non sono state utilizzate tutte le settimane possibili della cassa integrazione. |
Cassa integrazione |
18 settimane: - 9 settimane introdotte dal decreto „Cura Italia“ - 9 settimane introdotte dal decreto „Rilancio” |
Proroga della cassa integrazione per il periodo dal 13/07/2020 al 31/12/2020, nel quale è possibile godere un massimo di 18 settimane (anche se rimane qualcosa delle 18 settimane precedenti): Nelle prime 9 settimane non sono previsti costi aggiuntivi per l’azienda, per le seconde 9 settimane deve essere pagato un contributo aggiuntivo all’INPS. L'ammontare del contributo aggiuntivo è correlato alla riduzione del fatturato nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019: - 18 % (della retribuzione globale) per aziende che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato - 9 % (della retribuzione globale) per aziende che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20 % - 0 % per aziende che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 % e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 01/01/2019
Le aziende che non chiedono la cassa integrazione, possono richiedere un esonero contributivo. Troverete i dettagli nella prossima sezione (esoneri contributivi). |
Contratti a tempo determinato |
Proroga obbligatoria per la durata della CIG goduta |
Entro il 31/12/2020, i contratti a tempo determinato possono essere prorogati, senza indicazione di motivi, per una sola volta per un periodo massimo di 12 mesi e una durata massima complessiva di 24 mesi. Con questo articolo del decreto agosto viene sostituito il regolamento che prevedeva la proroga obbligatoria dei contratti per la durata della cassa integrazione. |
„Decreto Agosto“ – Esoneri contributivi
Esonero contributivo per aziende che non richiedono la cassa integrazione:
Sgravio del 100 % dei contributi previdenziali, se i datori di lavoro soddisfano le seguenti condizioni:
L’esonero dei contributi spetta per un periodo massimo di 4 mesi, nei limiti del doppio delle ore CIG fruite nei mesi di maggio e giugno.
Per poter applicare l’esonero, si devono attendere le istruzioni operative dell’INPS.
Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato:
Le aziende, che assumono dipendenti a tempo indeterminato, possono usufruire l’esonero totale dei contributi previdenziali per un periodo massimo di sei mesi e un limite massimo di 8.060 euro su base annua. Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
Per poter applicare l’esonero, si devono attendere le istruzioni operative dell’INPS.
Esonero contributivo per assunzioni nel settore del turismo:
Le aziende del settore turismo, che dal 15/08/2020 al 31/12/2020 assumono dipendenti con contratto a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, hanno la possibilità di chiedere un esonero totale dei contributi previdenziali fino ad un massimo di tre mesi.
Per poter applicare l’esonero, si devono attendere le istruzioni operative dell’INPS.
Proroga del stato d‘emergenza
Il giorno 30 luglio, lo stato di emergenza è stato prorogato dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020.
Estendendo lo stato di emergenza, anche la possibilità del lavoro in smart-working semplificato, è stata prorogata al 15 ottobre 2020.