Decreto Rilancio - Ambito: diritto tributario • 2020

26/05/2020

Il “Decreto Rilancio”, annunciato da tempo, è stato approvato a metà maggio. Dato che ormai è disponibile la versione definitiva di questo pacchetto di misure di 268 pagine, desideriamo fornirvi una panoramica generale dei principali interventi previsti in materia di diritto tributario.


Nuova proroga dei versamenti

È prevista un’ulteriore proroga dei versamenti di imposte e tasse che erano dovute nei mesi di marzo, aprile e maggio e che erano già state prorogate al 01.06.2020 o al 30.06.2020 dai precedenti decreti. La nuova scadenza per questi versamenti è stata fissata al 16.09.2020.

La proroga si applica anche alle imprese e ai liberi professionisti con ricavi non superiori a € 400.000 nel periodo d’imposta 2019 e, che nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020 hanno incassato dai clienti importi senza l’applicazione della ritenuta alla fonte. La ritenuta alla fonte non subita deve essere versata entro il 16.09.2020 dagli stessi professionisti e/o imprese che hanno incassato le somme.

Siamo disponibili ad assistere tutti i clienti che hanno diritto a richiedere la proroga dei suddetti versamenti. Se comunque desiderate effettuare i versamenti in anticipo, siete pregati di informare il vostro consulente aziendale.


Cancellazione del saldo Irap dovuto per l’anno 2019 e del primo acconto relativo al 2020

Per i contribuenti con fatturato non superiore a 250 milioni di euro, l’eventuale saldo Irap dovuto per l’anno 2019 e il primo acconto relativo al 2020, risultanti dalla dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2019 saranno cancellati. Non si tratta di una proroga, ma di un effettivo sgravio fiscale.

Presupposto essenziale per accedere a tale beneficio è che siano stati versati gli acconti per il 2019, se dovuti. Sono esclusi dall’agevolazione gli intermediari finanziari, le banche, le assicurazioni, la pubblica amministrazione e le holding.


Bonus di 600 € per gli autonomi

Il bonus di 600 euro, già previsto dal decreto “Cura Italia” per il mese di marzo, sarà corrisposto anche per il mese di aprile alle stesse condizioni di marzo. Non è quindi necessario presentare una nuova domanda. L’accredito del bonus di aprile è già parzialmente avvenuto o avverrà nei prossimi giorni. I beneficiari saranno informati dall’INPS con un SMS dell’accredito dell’importo.


Ulteriori bonus per il mese di maggio

Anche per il mese di maggio è previsto il bonus per i lavoratori autonomi che riguarda i liberi professionisti e gli amministratori di società iscritti alla gestione separata INPS.

Il bonus per questi soggetti è nuovamente pari a 600 € è salirà a 1.000 € qualora si dimostri di aver subito un calo di fatturato di almeno il 33% nel bimestre marzo/aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.


Bonus per i professionisti iscritti a una cassa di previdenza privata

Il decreto prevede anche l’erogazione di un bonus per i mesi di aprile e maggio ai professionisti iscritti a una cassa di previdenza privata. Ad oggi non è stato chiarito chi avrà diritto al bonus e per quale importo. Si ipotizza che il bonus sarà di 600 € e che i requisiti rimarranno sostanzialmente invariati rispetto a quelli previsti per il mese di marzo.

Ciò significa che il diritto al bonus dipenderà dal reddito imponibile conseguito dal professionista nel 2018. Avranno diritto al bonus i liberi professionisti che nel 2018 hanno dichiarato un reddito imponibile massimo di 35.000 euro.

Se il reddito imponibile nel 2018 era invece compreso tra 35.000 e 50.000 euro, il bonus sarà corrisposto solo se il reddito del primo trimestre 2020 è calato di almeno un terzo rispetto a quello del primo trimestre 2019.

Il bonus non sarà corrisposto in automatico e le casse di previdenza non hanno ancora stabilito le modalità di richiesta dello stesso.


Contributi a fondo perduto

Per le imprese e i liberi professionisti è previsto un contributo a fondo perduto se ad aprile 2020 hanno subito un calo di fatturato di almeno il 33% rispetto al fatturato di aprile 2019. Questo requisito non è richiesto ai contribuenti che hanno iniziato la loro attività dopo il 01.01.2019.

Il contributo a fondo perduto non spetta:

  • ai soggetti che hanno cessato l’attività al 31.03.2020
  • ai liberi professionisti iscritti a una cassa di previdenza privata
  • ai contribuenti ai quali è stato riconosciuto il bonus dei 600 euro

Il contributo a fondo perduto è calcolato applicando una percentuale al calo di fatturato registrato nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, prevedendo i seguenti scaglioni:


Ricavi/Entrate 2019

Percentuale

Fino a 400.000 €

20%

da 400.000 € a 1.000.000 €

15%

da 1.000.000 € a 5.000.000 €

10%


Il contributo a fondo perduto è minimo di 1.000 € per le persone fisiche e di 2.000 € per le società e non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Per poter richiedere il contributo a fondo perduto, occorre inviare una domanda telematicamente all’Agenzia delle Entrate, con modalità che sono ancora da definire.

Terremo d’occhio gli sviluppi e vi informeremo non appena sarà chiaro come e quando le domande potranno essere presentate.


Credito d’imposta per gli affitti

Per le imprese, i liberi professionisti e le imprese non commerciali che nel precedente periodo d’imposta hanno conseguito ricavi non superiori a 5 milioni di euro, è previsto un credito d’imposta sul pagamento degli affitti nella misura del 60% per le locazioni non abitative (30% per i fitti d’azienda). Il limite dei ricavi conseguiti nell’anno precedente non opera per le strutture ricettive alberghiere. Il credito d’imposta è riconosciuto per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio, a condizione che in questi mesi si è avuto un calo di fatturato, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, pari almeno al 50%.

Il credito d’imposta è stato esteso a tutte le categorie previste dal catasto fabbricati. L’unica eccezione è il canone di affitto di immobili residenziali.


Detrazione fiscale del 110% per la ristrutturazione edilizia

Oltre alle detrazioni fiscali tuttora possibili per le misure di recupero e di risparmio energetico degli edifici, è stato introdotto il cosiddetto “super bonus” del 110% per alcuni lavori finalizzati a migliorare l’efficienza energetica degli edifici.

Le disposizioni in materia sono relativamente complesse, ma di seguito riepiloghiamo i punti salienti:

  • presupposto fondamentale per ottenere il bonus è l’esecuzione di un intervento di isolamento termico dell’involucro dell’edificio (tetto di spesa massima 60.000 €), con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, oppure la sostituzione di un impianto di riscaldamento esistente (tetto di spesa massima 30.000 €);
  • se si realizza uno di questi due interventi, la detrazione del 110% spetta anche per altre misure rientranti negli interventi di risparmio energetico. Lo stesso vale per l’installazione di impianti fotovoltaici e di stazioni di ricarica per auto elettriche;
  • i lavori eseguiti devono determinare un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
  • il bonus può essere richiesto dal proprietario dell’immobile o dal condomino in caso di lavori su parti comuni di un condominio;
  • nel caso di case unifamiliari, il bonus è applicabile solo se l’immobile è utilizzato come prima casa;
  • il beneficio riguarda le spese sostenute nel periodo compreso tra l’1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021;
  • è possibile fruire del bonus in 5 rate annuali costanti;
  • è previsto che il bonus possa essere ceduto anche alle imprese che eseguono i lavori. In questo caso, il bonus si riceve sotto forma di sconto sul costo dei lavori eseguiti. Le modalità esatte saranno definite entro la metà di giugno.


Esenzione IVA per la vendita di dispositivi di protezione individuale

La vendita di una serie di beni atti a fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus sarà esente da IVA limitatamente al 2020. Tra i beni agevolati sono inclusi mascherine, abbigliamento protettivo, guanti in lattice, occhiali di protezione, termometri per la misurazione della febbre e disinfettanti.

A partire dal 2021, le cessioni di questi beni sarà soggetta all’aliquota IVA agevolata del 5%.


Proroga della trasmissione telematica dei corrispettivi dei registratori di cassa

È prevista una proroga del termine dell’obbligo di trasmettere i corrispettivi giornalieri dei registratori di cassa per via telematica. Per i contribuenti che sarebbero stati obbligati a trasmettere i corrispettivi telematicamente a partire dal 01.07.2020, è stata introdotta una proroga fino al 01.01.2021.

Questi contribuenti hanno sei mesi in più per dotarsi delle strumentazioni tecniche idonee. Indipendentemente da questo, i corrispettivi giornalieri devono comunque essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.


Proroga super ammortamento

Come è noto, la legge finanziaria 2020 non ha rinnovato il super ammortamento per l’anno 2020 e lo ha sostituito con un credito d’imposta. È possibile fruire del “vecchio” super ammortamento per gli investimenti effettuati nel 2020 solo se entro al 31.12.2019 è stato versato un acconto pari almeno al 20% dell’investimento stesso. Inizialmente l’investimento effettivo doveva essere effettuato entro il 30.06.2020, ma questo termine è ora stato prorogato al 31.12.2020.


Bonus pubblicità

Il bonus per le campagne pubblicitarie effettuate sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali è stato nuovamente modificato per il 2020. L’agevolazione ammonta ora al 50% delle spese pubblicitarie sopra menzionate. Tuttavia, i fondi disponibili per il bonus sono limitati, per cui l’agevolazione effettiva potrà anche essere inferiore alla richiesta. Ciò dipende dal numero di domande che verranno effettuate.

Per poter beneficiare del bonus 2020, è necessario presentare una domanda di accesso al credito in via telematica nel periodo compreso tra il 01.09.2020 e il 30.09.2020. Vi forniremo informazioni più dettagliate in merito, prima dell’inizio del termine di presentazione delle domande.


Varie ed eventuali

  • Il tetto massimo annuo per la compensazione dei crediti d’imposta è salito da 700.000 € a 1 milione di euro, limitatamente all’anno 2020.
  • Per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e per la disinfezione di locali e attrezzature è possibile richiedere un credito d’imposta del 60% dei costi sostenuti. I regolamenti di attuazione non sono ancora disponibili.
  • I versamenti delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2019 sono da effettuare entro il 30.06.2020. Al momento non è ancora prevista una proroga del termine di pagamento senza interessi di mora.






 
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