Con l’emanazione delle "Quick Fixes" è stata riformata la direttiva comunitaria sull’IVA. A partire dallo 01.01.2020 saranno applicate condizioni più rigorose all’accertamento dell’avvenuto trasporto intracomunitario di merci, esenti da IVA. L’inasprimento delle regolamentazioni ha lo scopo di contrastare l'abuso di esenzioni fiscali ingiustificate all’interno dell'UE.Dal nuovo anno, la vendita intracomunitaria esente da IVA dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
Prova di esportazione
Fornire una prova dell’avvenuta esportazione può essere difficile. Generalmente in tema di esportazione si verificano i seguenti casi:
Organizzazione del trasporto da parte del cedente
La prova dell'avvenuta esportazione potrà essere fornita mediante il modulo CMR, una bolla di consegna della merce per via aerea o navigabile, oppure mediante la presentazione della fattura emessa dal corriere che ha trasportato la merce.
Nel caso in cui è il cedente ad occuparsi del trasporto, è necessaria la controfirma della bolla di consegna da parte destinatario della merce.
Organizzazione del trasporto da parte dell'acquirente
Qualora, invece, è l'acquirente ad occuparsi personalmente del trasporto, o lo fanno terzi per suo conto, è necessaria, oltre, ai documenti di cui al punto precedente, una Dichiarazione dell’avvenuta presa in carico dei beni da parte dell'acquirente. Si tratta di una dichiarazione scritta di accettazione della merce.