Dal 01.01.2019 è in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica. Salvo poche eccezioni, da questa data tutte le fatture devono essere redatte in formato XML e inviate al Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate. Di seguito desideriamo informarvi in merito ad alcuni importanti aspetti e agli ultimi sviluppi in materia.
Comunicazione delle fatture estere attive e passive (esterometro)
Fino a tutto il 2018 si dovevano trasmettere all’Agenzia delle Entrate gli elenchi clienti-fornitori (spesometro). Con l’introduzione della fattura elettronica questa comunicazione sparisce, poiché l’Agenzia delle Entrate già dispone dei dati di tutte le fatture trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio SDI.
È però stata introdotta una novità, la comunicazione delle fatture estere attive e passive (esterometro), con la quale si devono comunicare le fatture con clienti o fornitori esteri. Sono escluse da questa comunicazione le sole fatture trasmesse come fatture elettroniche attive.
Per evitare di dover fare la comunicazione per le fatture attive e quindi risparmiare spese, vi consigliamo di inviare tutte le fatture attive a clienti esteri come fatture elettroniche. Queste fatture attive devono inoltre essere spedite al cliente estero in formato tradizionale (cartaceo/PDF) (vedere pagina 3).
Codice per vendite senza IVA
Un’informazione che dev’essere obbligatoriamente riportata sulla fattura elettronica e che talvolta mette in difficoltà, è l’identificazione delle operazioni senza IVA. A questo proposito sono previsti i seguenti codici:
N1 |
Operazioni fuori campo IVA (art. 15) |
N2 |
Operazioni non imponibili: fatture di contribuenti con regime forfettario, servizi resi a clienti extra UE (art. 7-ter) |
N3 |
Operazioni non imponibili: esportazioni (art. 8), servizi internazionali connessi ai trasporti di persone o di cose (art. 9), cessioni intracomunitarie (art. 41) |
N4 |
Operazioni esenti (art. 10) |
N5 |
Operazioni soggette al regime del margine sui beni usati (art. 36), operazioni relative a prodotti editoriali e operazioni di agenzie viaggi (art. 74-ter) |
N6 |
Operazioni alle quali si applica l’inversione contabile (Reverse Charge art. 17 c. 6), prestazioni di servizi intracomunitari (art. 7-ter) |
N7 |
Operazioni con assolvimento dell’imposta in un altro Stato UE (MOSS) |
Imposta di bollo fattura elettronica
Se le fatture riguardano importi superiori a 77,47 €, alle quali non si applica o per cui non si dichiara l’IVA, è necessario versare l’imposta di bollo di 2 €. Sono escluse da tale fattispecie le operazioni con inversione contabile (Reverse Charge art. 17 c. 6), le esportazioni, le forniture intracomunitarie di beni, le operazioni delle agenzie di viaggi e le operazioni soggette al regime del margine. In caso di fatture cartacee l’imposta di bollo può essere assolta apponendo una marca da bollo.
Sulle fatture elettroniche, per l’imposta di bollo è previsto un rigo apposito. Sulle fatture si deve inserire il seguente riferimento all’assolvimento ai sensi di legge dell’imposta di bollo: “Assolvimento virtuale dell’imposta ai sensi del DM 17.6.2014”.
L’imposta di bollo dovuta viene comunicata trimestralmente al contribuente dall’Agenzia delle Entrate e dev’essere versata entro il giorno 20 del mese successivo alla fine del trimestre.
Correzione di file XML errati
Ricordiamo ancora una volta di monitorare lo status delle fatture elettroniche inviate. Eventuali errori nei file XML non vengono controllati o corretti da noi automaticamente, nemmeno in caso di utilizzo di FattureWeb o dello Sportello Fatture.
Al seguente link potete verificare direttamente la presenza di eventuali errori nei file XML creati prima di spedirli:
https://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=controlla_fattura
Nel caso vi servisse aiuto nella correzione degli errori, rivolgetevi pure al vostro assistente personale della contabilità finanziaria.
Domande frequenti/Guida passo passo
Come già comunicato, sulla nostra homepage all’indirizzo www.graber-partner.com/fattura-elettronica trovate le domande più frequenti sulla fattura elettronica e le relative risposte, che vengono costantemente aggiornate.
Sulla homepage trovate anche la nostra guida all’utilizzo di:
Avvertenza FattureWeb: potete inviare le fatture attive ai vostri clienti direttamente da FattureWeb per e-mail, se il relativo indirizzo e-mail è archiviato nell’anagrafica. Per i particolari vedere il paragrafo seguente.
Invio fatture in forma tradizionale
Normalmente le fatture elettroniche attive non dovranno più essere trasmesse al cliente in formato tradizionale (cartaceo, PDF), perché questi riceverà le sue fatture passive attraverso il Sistema di Interscambio SDI.
Costituiscono un’eccezione le fatture verso clienti e privati esteri, ai quali le fatture dovranno sempre essere inviate in formato tradizionale. Lo stesso dicasi per le fatture attive a soggetti IVA italiani che presenteranno lo status “mancata consegna”.
In questo caso il Sistema di Interscambio SDI non può recapitare la fattura al cliente, per cui l’emittente è tenuto a segnalare al cliente la disponibilità della fattura o a fargliela pervenire.
Se si recapita al cliente la fattura in formato tradizionale, il documento deve recare la seguente dicitura: “Fattura inviata elettronicamente al Sistema di Interscambio SDI dell’Agenzia delle Entrate”.
Futuri sviluppi e ottimizzazioni
Se utilizzate le soluzioni da noi offerte, avrete sicuramente notato che c’è ancora margine di miglioramento.
Abbiamo già richiesto al nostro fornitore software una serie di migliorie. Maggiore chiarezza nei possibili utilizzi, ottimizzazione della velocità e creazione di diversi campi per maggiore chiarezza (es. controllo pagamento) sono per ora le nostre priorità.
Abbiamo altresì notato che spesso anche l’uso di Internet Explorer causa problemi. L’abbiamo già segnalato alla casa software; in generale si consiglia di utilizzare Google Chrome, che presenta una migliore compatibilità.