Domanda: La mia dipendente aspetta un bambino. Per quanto tempo può assentarsi dal lavoro, come sono retribuite le assenze, quali sono i costi per l’azienda ecc.?
Risposta:
|
Maternità
obbligatoria
|
Congedo
parentale
(maternità facoltativa)
|
Ore di
allattamento
|
Periodo
|
2 mesi prima della data presunta del parto, 3 mesi dopo la nascita.
Maternità flessibile con l’approvazione del medico aziendale: 1 mese
prima della nascita ed i restanti 4 mesi dopo la nascita.
In caso di gravi problemi di salute: 3 mesi prima e 3 mesi dopo la
nascita.
|
Dopo la fine della maternità obbligatoria.
Il congedo parentale non deve necessariamente essere goduto subito dopo
la maternità obbligatoria, può essere richiesto entro il 12° anno di vita del
bambino.
|
Alla fine della maternità obbligatoria ed entro il 1° anno di vita del
bambino.
|
Durata
|
5 mesi, il tempo può estendersi a seconda la data di nascita.
Il periodo non può essere diviso, ma deve essere goduto in modo
continuativo.
|
6 mesi (180 giorni).
Questo periodo non deve essere goduto in modo contiguo, ma può (secondo
il CCNL applicato) essere richiesto in giorni o anche in ore.
|
Orario di lavoro giornaliero > 6 ore: 2 ore al giorno
Orario di lavoro giornaliero < 6 ore: 1 ora al giorno
|
Retribuzione
|
80% della retribuzione lorda, a carico dell‘INPS (*)
+ l’integrazione fino al 100% della retribuzione lorda per il tramite del
datore di lavoro, se è previsto dal contratto collettivo di lavoro.
|
30% a carico dell‘INPS (*)
|
100% a carico dell‘INPS (*)
|
|
Maternità
obbligatoria
|
Congedo
parentale
(maternità facoltativa)
|
Ore di
allattamento
|
Costi per l‘azienda (**)
|
Maturano anche le ferie/permessi, le mensilità supplementari (13ma, 14ma)
e il TFR a carico dell’azienda.
|
Ferie/permessi e le mensilità supplementari non maturano. Soltanto il TFR
rimane a carico dell’azienda.
|
Nessuno
|
Presentazione
della domanda
|
La domanda deve essere presentata telematicamente all’INPS prima
dell’assenza.
L’autorizzazione della richiesta deve essere consegnata al datore di
lavoro.
|
La domanda deve essere presentata telematicamente all’INPS prima
dell’assenza.
L’autorizzazione della richiesta deve essere consegnata al datore di
lavoro.
|
La domanda deve essere presentata solo al datore di lavoro. All’INPS non
deve essere presentato niente.
|
(*) L’importo viene erogato al dipendete tramite l’azienda che poi lo detrae nel modello F24.
(**) I costi effettivi possono essere calcolati dal Vostro assistente personale delle paghe.
Domanda: Cos’è la tutela delle madri lavoratrici?
Risposta: La cosiddetta tutela delle madri lavoratrici ha effetto appena l’azienda è informata della gravidanza. Da questo momento la dipendente non può essere licenziata fino al 1° anno di vita del bambino e per lo stesso periodo è dispensata dal lavoro straordinario/notturno ecc.
Domanda: Che cosa deve prendere in considerazione il padre dopo la nascita?
Risposta: Il padre ha diritto ad avere 4 giorni di congedo di paternità (separati o continuativi) entro il 5° mese di vita del bambino. I 4 giorni vengono retribuiti dall’INPS.
Il congedo parentale può essere richiesto anche dal padre. Se avete bisogno d’informazioni dettagliate, Vi preghiamo di contattare il Vostro assistente personale delle paghe.
Domanda: Esiste la possibilità di assumere una sostituzione per la dipendente in maternità?
Risposta: Sì, il datore di lavoro può assumere un/a sostituto/a. anche prima dell’assenza per maternità, secondo quanto indicato nel contratto collettivo, perciò va verificata individualmente la situazione.
Se il numero dei dipendenti dell’azienda è inferiore a 20, all’azienda viene concesso uno sgravio (INPS e INAIL) pari al 50% per il dipendente sostitutivo.
Domanda: Quali sono le possibilità dopo la fine della maternità?
Risposta:
|
il rapporto di lavoro viene
ripreso
|
il rapporto di lavoro viene
risolto
|
Doveri della
dipendente
|
Nessuno
|
La dipendente deve
presentare le dimissioni (compresa la lettera aggiuntiva all’Ispettorato del
Lavoro).
|
Diritti della
dipendente
|
La dipendente ha diritto a
riprendere il rapporto di lavoro alle stesse condizioni del periodo pre
maternità.
|
Ha diritto all’indennità di
disoccupazione (in caso di dimissioni entro il 1° anno di vita del bambino).
|
Doveri dell‘azienda
|
Se la dipendente è disposta
a riprendere il rapporto di lavoro alle stesse condizioni, l’azienda non può
rifiutarsi.
|
-
Erogazione del periodo preavviso
-
Pagamento del contributo ASPI all‘INPS
|
Diritti dell‘azienda
|
L’azienda ha l’obbligo di
riprendere la dipendente alle stesse condizioni pre maternità. Non è
obbligata a concederle p.e. un contratto part-time.
|
Nessuno
|