In data 14° luglio 2018 il “Decreto Dignità” (Decreto Legge n. 87 del 12/07/2018), varato dal nuovo Gover-no, è entrato in vigore. Con questo decreto sono state modificate, tra le altre cose, le normative di riferi-mento per i contratti di lavoro a tempo determinato.
Le nuove disposizioni si applicano a tutti i contratti a tempo determinato stipulati e/o prorogati dopo il 14/07/2018. Per i contratti stagionali (aziende di turismo con licenza stagionale) restano invariate le nor-mative vigenti.
Segue un prospetto riepilogativo delle modifiche:
Descrizione |
Normative precedenti |
Novità del “Decreto Dignità“ |
Durata massima |
36 mesi, senza indicazione di causali. |
24 mesi, di cui i primi 12 mesi possono essere stipulati senza indicazione di causali. |
Causali prescritte |
Nessuna, siccome i contratti a tempo determinato possono essere stipulati senza indicazione delle causali. |
Esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero per esigenze sostitutive di altri dipendenti.
Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria |
Proroga |
Numero di proroghe: 5 fino ad un massimo di 36 mesi.
Indicazione delle causali: non necessario. |
Numero di proroghe: 4 fino ad un massimo di 24mesi.
Indicazione delle causali: in caso di una proroga con la quale si superano i 12 mesi (che possono essere prestati senza motivo), diventa obbligatorio indicare una delle causali sopra indicate. |
Rinnovo Di un contratto a tempo determinato di un dipendete già in forza (in relazione agli intervalli temporali previsti dalla legge) |
Durata: l’intera durata dei contratti a termine non può superare 36 mesi.
Indicazione delle causali: non necessario.
Contributi: 1,4 % per contratti a tempo determinato. |
Durata: l’intera durata di tutti i contratti a termine non può superare i 24 mesi.
Indicazione delle causali: in caso di rinnovo di un contratto a termine è obbligatorio indicare una delle causali sopra citate, anche se non vengono superati i 12 mesi.
Contributi: all’1,4 % viene aggiunto lo 0,5 % per ogni rinnovo. esempio: prima assunzione a termine -> 1,4 %, primo rinnovo à 1,9 % (1,4 % + 0,5 %), secondo rinnovo à 2,4 % (1,9 % + 0,5 %). |
Termine per impugnazione |
120 giorni (= 4 mesi) dalla data di cessazione |
180 giorni (= 6 mesi) dalla data di cessazione |
Indennità di licenziamento |
Aziende > 15 dipendenti: 2 mensilità per anno di servizio, min. 4 e mass. 24.
Aziende < 15 dipendenti: 1 mensilità per anno di servizio, min. 2 e mass. 6. |
Aziende > 15 dipendenti: 2 mensilità per anno di servizio, min. 6 e mass. 36.
Aziende < 15 dipendenti: rimane invariato, e quindi 1 mensilità per anno di servizio, min. 2 e mass. 6. |
Voucher |
Sono stati abrogati nel 2018 dal Governo Gentiloni. |
È prevista la reintroduzione per alcuni settori (agricoltura, pulizie ecc.) Appena vi saranno novità, Vi informeremo immediatamente. |
Conclusione: Le disposizioni del Jobs Act (abolizione delle causali dei contratti a termine) hanno ridotto le controversie di oltre l'80%.
Causa la loro reintroduzione, il rischio d’impugnazione aumenterà considerevolmente. Per contrastarlo, si consiglia di stipulare contratti a tempo determinato solo per 12 mesi (senza indicazione delle causali) e, poi, trasformarli a tempo indeterminato.