Regolamento datore di lavoro - stabile organizzazione personale in Italia • 2018

03/05/2018

In base ad un nuovo regolamento Europeo già recepito dall’Italia la normativa riguardante i dipendenti addetti alle vendite si è notevolmente inasprita dal 2018.


Basi legali

Nell’ambito del piano d’azione BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) n° 7, sezione A, è stata rivista la convenzione modello OCSE (art. 5 commi 5 e 6), che tra l’altro regola in modo nuovo la stabile organizzazione. L’Italia, come sopra detto, ha recepito le disposizioni riguardanti le stabili organizzazioni con la legge di Bilancio 2018 e adeguato il testo unico per le imposte sul reddito (T.U.II.RR., art. 162). La legge è in vigore dal 01/01/2018.

Il seguente elenco illustra quando si parla di una stabile organizzazione in Italia prima e dopo la modifica:

Tipo

Attività

Fino 2018

Dal 2018

Sede fissa

Sede fissa di affari, per mezzo della quale l’impresa esercita un’attività di vendita/erogazione di servizi (con ufficio, sede produttiva, negozio, officina, laboratorio, cantiere)

Programmatori, collaboratori addetti al montaggio o al service

Pura erogazione di servizi senza attività di vendita,
ad es. manutenzione, riparazioni, traduzioni, programmazione, trattamento di dati

No

No

Collaboratori con delega per la stipula di contratti

Attività di vendita comprendente la stipula di contratti con i clienti

Collaboratori senza delega per la stipula di contratti

Procacciatori d’affari, rappresentanti, collaboratori delle vendite:

- presentano i prodotti, contribuiscono alla stipula dei contratti

- hanno un ruolo chiave, la loro attività ha come obiettivo la conclusione di contratti (anche con condizioni standard)

No

Conseguenze per datori di lavoro con collaboratori addetti alle vendite

Il nuovo regolamento europeo è decisamente più severo rispetto a quello precedente ed identifica tutti i datori di lavoro con collaboratori addetti alle vendite come stabili organizzazioni personali.

La mancata identificazione e registrazione delle stabili organizzazioni porta come conseguenze la doppia imposizione delle tasse, la mancata detraibilità dei costi, sanzioni amministrative, procedimenti penali e il rifiuto di adozione di procedure amichevoli.

Finora molti stati (tra i quali Germania e Austria) hanno assunto rispetto a questo argomento un comportamento passivo, favorendo così il crearsi di un divario tra le norme vigenti e la loro effettiva attuazione. In Spagna e Italia, invece, si assiste già ad un accurato controllo delle stabili organizzazioni personali.


Decisioni

Qualora in base alle nuove disposizioni si fosse in presenza di una stabile organizzazione personale con addetti alle vendite, le strade da seguire sono:

  • Lasciare invariata la situazione contando sul mancato controllo e/o applicazione delle norme. Questa, però, è una decisione approcciabile solo sul breve periodo. Una valutazione a medio termine, infatti, porterà o al ritiro dal mercato italiano oppure a denunciare ed identificare una stabile organizzazione.

  • Denunciare una stabile organizzazione in modo da sanare la situazione.
    In questo caso la scelta che si pone è quella di costituire una stabile organizzazione fiscale oppure una vera e propria società. Di seguito elenchiamo alcuni dettagli utili.


Stabile organizzazione versus filiale (srl)


In Italia sia l’identificazione di una stabile organizzazione che la costituzione di una filiale, ovvero una Srl soddisfano la nuova normativa. Dal punto di vista operativo la stabile organizzazione comporta solo minori spese di costituzione, mentre tutti gli altri obblighi e adempimenti (tassazione, contabilità, bilanci, dichiarazioni, ecc.) sono gli stessi che per la costituzione di una filiale Srl.

Nell’oltre 95 % dei casi le filiali vengono costituite sotto forma di Srl, con una propria autonomia giuridica e patrimoniale e dunque indipendente rispetto alla madre, poiché rispetto alla stabile organizzazione hanno vantaggi quali sicurezza legale, chiarezza del risultato economico, netta distinzione degli esercizi, limitata responsabilità e si presentano meglio sul mercato.


Conclusione

In presenza di collaboratori addetti alle vendite non è più sufficiente la registrazione come datore di lavoro. Non è consigliabile seguire la strategia dei mancati controlli e/o mancata applicazione delle norme esistenti. Questa potrebbe essere tutt’al più una soluzione temporanea, in attesa di capire gli ulteriori sviluppi per il mercato italiano. Ove la presenza sul mercato Italiano di riferimento è già strutturata è vivamente consigliata la costituzione di una filiale sotto forma di una società a responsabilità limitata.



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