In base ad un nuovo regolamento Europeo già recepito dall’Italia la normativa riguardante i dipendenti addetti alle vendite si è notevolmente inasprita dal 2018.
Basi legali
Nell’ambito del piano d’azione BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) n° 7, sezione A, è stata rivista la convenzione modello OCSE (art. 5 commi 5 e 6), che tra l’altro regola in modo nuovo la stabile organizzazione. L’Italia, come sopra detto, ha recepito le disposizioni riguardanti le stabili organizzazioni con la legge di Bilancio 2018 e adeguato il testo unico per le imposte sul reddito (T.U.II.RR., art. 162). La legge è in vigore dal 01/01/2018.
Il seguente elenco illustra quando si parla di una stabile organizzazione in Italia prima e dopo la modifica:
Tipo |
Attività |
Fino 2018 |
Dal 2018 |
Sede fissa |
Sede fissa di affari, per mezzo della quale l’impresa esercita un’attività di vendita/erogazione di servizi (con ufficio, sede produttiva, negozio, officina, laboratorio, cantiere) |
Sì |
Sì |
Programmatori, collaboratori addetti al montaggio o al service |
Pura erogazione di servizi senza attività di vendita, |
No |
No |
Collaboratori con delega per la stipula di contratti |
Attività di vendita comprendente la stipula di contratti con i clienti |
Sì |
Sì |
Collaboratori senza delega per la stipula di contratti |
Procacciatori d’affari, rappresentanti, collaboratori delle vendite: - presentano i prodotti, contribuiscono alla stipula dei contratti - hanno un ruolo chiave, la loro attività ha come obiettivo la conclusione di contratti (anche con condizioni standard) |
No |
Sì |
Conseguenze per datori di lavoro con collaboratori addetti alle vendite
Il nuovo regolamento europeo è decisamente più severo rispetto a quello precedente ed identifica tutti i datori di lavoro con collaboratori addetti alle vendite come stabili organizzazioni personali.
La mancata identificazione e registrazione delle stabili organizzazioni porta come conseguenze la doppia imposizione delle tasse, la mancata detraibilità dei costi, sanzioni amministrative, procedimenti penali e il rifiuto di adozione di procedure amichevoli.
Finora molti stati (tra i quali Germania e Austria) hanno assunto rispetto a questo argomento un comportamento passivo, favorendo così il crearsi di un divario tra le norme vigenti e la loro effettiva attuazione. In Spagna e Italia, invece, si assiste già ad un accurato controllo delle stabili organizzazioni personali.
Decisioni
Qualora in base alle nuove disposizioni si fosse in presenza di una stabile organizzazione personale con addetti alle vendite, le strade da seguire sono:
Stabile organizzazione versus filiale (srl)
In Italia sia l’identificazione di una stabile organizzazione che la costituzione di una filiale, ovvero una Srl soddisfano la nuova normativa. Dal punto di vista operativo la stabile organizzazione comporta solo minori spese di costituzione, mentre tutti gli altri obblighi e adempimenti (tassazione, contabilità, bilanci, dichiarazioni, ecc.) sono gli stessi che per la costituzione di una filiale Srl.
Nell’oltre 95 % dei casi le filiali vengono costituite sotto forma di Srl, con una propria autonomia giuridica e patrimoniale e dunque indipendente rispetto alla madre, poiché rispetto alla stabile organizzazione hanno vantaggi quali sicurezza legale, chiarezza del risultato economico, netta distinzione degli esercizi, limitata responsabilità e si presentano meglio sul mercato.
Conclusione
In presenza di collaboratori addetti alle vendite non è più sufficiente la registrazione come datore di lavoro. Non è consigliabile seguire la strategia dei mancati controlli e/o mancata applicazione delle norme esistenti. Questa potrebbe essere tutt’al più una soluzione temporanea, in attesa di capire gli ulteriori sviluppi per il mercato italiano. Ove la presenza sul mercato Italiano di riferimento è già strutturata è vivamente consigliata la costituzione di una filiale sotto forma di una società a responsabilità limitata.