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Permessi |
Ferie |
Maturazione |
Secondo il contratto collettivo, diviso in
- Permessi per riduzione dell’orario lavorativo
- Permessi ex-festività
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- Secondo il contratto collettivo applicato
- Minimo di 4 settimane
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Godimento |
I permessi possono essere goduti per periodi brevi, per esempio alcune ore o singoli giorni. |
- Le ferie si godono per un periodo continuo (una o più settimane)
- Secondo legge, il periodo di ferie corrisponde a un minimo di 4 settimane all’anno.
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Periodo |
I permessi possono essere concessi secondo le esigenze del lavoratore. |
- Le ferie possono essere stabilite dal datore di lavoro, avendo cura degli interessi del lavoratore. Gli interessi aziendali superano quelli del dipendente, ad esempio a un cameriere può essere negata la richiesta di ferie durante la stagione.
- L’azienda può prevedere un periodo di ferie collettivo (ad esempio due settimane in agosto).
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Residuo fine anno |
I permessi residui alla fine dell’anno possono essere monetizzati, se il contratto collettivo lo prevede. Esiste anche la possibilità di trasferirli all’anno successivo. |
- Le ferie residue non possono essere monetizzate, ma devono essere trasferite all’anno successivo.
- Il pagamento delle ferie è possibile soltanto alla fine del rapporto di lavoro.
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