Come previsto, sono state introdotte le prime modifiche riguardanti la comunicazione telematica delle dimissioni:
- viene meno l’obbligo di invio delle dimissioni esclusivamente all’indirizzo PEC;
- nel campo “data decorrenza“ non è più richiesta l’indicazione della data d’inizio del termine di preavviso, ma la data del primo giorno il quale il lavoratore non è più occupato presso l’azienda. Per esempio, se nel campo “data decorrenza” è indicata la data 30.03.2016, significa che il lavoratore ha svolto il 29.03.2016 l’ultimo giorno lavorativo.
Di seguito il grafico dimostrativo aggiornato: