Novità lavoro accessorio (Voucher) • 2015

25/06/2015

Il rispettivo decreto attuativo è stato approvato da parte del Consiglio dei Ministri l’11 giugno ed entrerà in vigore fra breve. Le novità più importanti sono:

  • Ogni forma di attività lavorativa (subordinata e autonoma) può essere qualificata come lavoro accessorio;

  • L’importo annuo massimo è stato aumentato fino a 7.000 € netti (in passato 5.060 € netti);
  • L’importo annuo massimo percepibile da parte del singolo lavoratore presso ciascun committente è stato invece ridotto a 2.000 € netti (in passato 2.050 € netti). Ad esempio, nel corso di un anno solare, un prestatore di lavoro accessorio può ottenere rispettivamente 2.000 € presso tre diversi committenti e ulteriori 1.000 € presso un quarto committente;
  • Coloro che percepiscono misure di sostegno al reddito (indennità di disoccupazione, integrazione salariale etc.) possono prestare lavoro accessorio nella misura complessiva di 3.000 € netti l’anno (anziché 7.000 € netti), sempre fino a un limite di 2.000 € annui netti presso ciascun committente;
  • Il ricorso al lavoro accessorio è vietato nei seguenti settori: esecuzione di appalti, prestazioni nei confronti di terzi e lavori presso cantieri;

  • Per i datori di lavoro, l’utilizzo del lavoro accessorio è ammesso unicamente con ricorso alla procedura telematica. Altri committenti, come per esempio i privati, possono ottenere i voucher ancora in forma cartacea;

  • I datori di lavoro sono tenuti prima dell’inizio della prestazione a comunicare all’Ufficio del lavoro competente, in forma telematica (ivi compresi sms o posta elettronica), i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore e il luogo dello svolgimento dell’attività lavorativa. Quest’obbligo non vige per i committenti privati;

  • Il valore nominale lordo del buono orario continua ad essere 10 € lordi, che è pari a 7,50 € netti.
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