Come Vi abbiamo già comunicato con una precedente circolare, dal 2015 è stato considerevolmente esteso il meccanismo dell’inversione “reverse charge” in ambito IVA (art. 17, comma 6, DPR 633/1972).
Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare 14/E del 27 marzo 2015, fornendo gli attesi e necessari chiarimenti in merito alle nuove fattispecie di applicazione del reverse charge.
Di seguito Vi proponiamo un riassunto dell’attuale situazione giuridica.
GENERALE
Il meccanismo del reverse charge, che prevede l’obbligo di assolvimento dell’IVA per il committente, trova applicazione già da diversi anni, soprattutto per i contratti di subappalto nel settore edile.
Suddetto meccanismo è stato esteso dal 2015 in poi anche alle prestazioni di servizi, le quali comprendono la pulizia, la demolizione, l’installazione d’impianti e il completamento. È richiesto che i predetti servizi siano eseguiti verso edifici e che il committente sia un soggetto titolare di partita IVA. Nel caso contrario si continua ad addebitare l’IVA in fattura.
Per la fatturazione senza addebito IVA è necessario indicare sulla fattura che “l’operazione è soggetta a reverse charge ex. art. 17, comma 6, lett. a-ter)”.
DEFINIZIONE EDIFICI
Il meccanismo del reverse charge è applicabile alle prestazioni di servizi relativi solamente a edifici. Di conseguenza non rientrano nella disposizione in esame le prestazioni aventi a oggetto: terreni, parcheggi, piscine e giardini. Formano delle eccezioni gli stessi che costituiscano una parte integrante dell’edificio come ad esempio una piscina o un giardino collocati sul terrazzo, o un impianto fotovoltaico posto sul tetto.
SERVIZI SOGGETTI A REVERSE CHARGE
Al fine di verificare se una prestazione di servizi è assoggettata al reverse charge ex. art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR 633/1972, va fatto riferimento ai codici attività della Tabella Ateco 2007.
Non rileva che l’attività esercitata dal prestatore sia ricompresa nella predetta Tabella, ma è necessario avere riguardo esclusivamente alla tipologia di prestazione, la quale deve essere compresa fra i codici attività della Tabella Ateco 2007. In particolare sono comprese le seguenti attività:
Codice Ateco | Descrizione | |
Servizi di pulizia |
81.21.00 | Pulizia generale (non specializzata) di edifici |
81.22.02 | Altre attività di pulizia specializzata di edifici e d’impianti e macchinari industriali | |
Demolizione | 43.11.00 | Demolizione (solo edifici, escluse altre costruzioni) |
Installazione d’impianti | 43.21.01 | Installazione d’impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) |
43.21.02 | Installazione d’impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) | |
43.22.01 | Installazione d’impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione | |
43.22.02 | Installazione d’impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) | |
43.22.03 | Installazione d’impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) | |
43.29.01 | Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili | |
43.29.02 | Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni | |
43.29.09 | Altri lavori di costruzione e installazione (limitatamente alla prestazioni riferite ad edifici) | |
Completamento di edifici | 43.31.00 | Intonacatura e stuccatura |
43.32.01 | Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate | |
43.32.02 | Posa in opera d’infissi (porte, finestre), controsoffitti, pareti mobili e simili (la posa in opera di arredi è esclusa) | |
43.33.00 | Rivestimento di pavimenti e di muri | |
43.43.00 | Tinteggiatura e posa in opera di vetri | |
43.39.01 | Attività non specializzate di lavori edili (muratori) | |
43.39.09 | Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici |
ULTERIORI CHIARIMENTI
Rapporto contrattuale | Il nuovo meccanismo del reverse charge trova applicazione indipendentemente dal rapporto contrattuale (quindi non solo in caso di contratti di subappalto). |
Riparazione e manutenzione | Un importante chiarimento riguarda i servizi di riparazione e manutenzione relativi alle attività sopraindicate. Suddette sono d’ora in poi definitivamente soggette al regime del reverse charge. |
Forniture di beni con posa in opera | La fornitura di beni con posa in opera è esclusa dall’applicazione del reverse charge perché la posa in opera assume una funzione accessoria. Suddetta attività è trattata come una cessione di beni. |
Agricoltori e associazioni | Produttori agricoli esonerati e associazioni che hanno optato per il regime forfetario ex. art. 398/1991 non applicano il meccanismo del reverse charge. |
Contratto unico con pluralità di prestazioni | Qualora un unico contratto comprenda una pluralità di prestazioni di servizi che siano soltanto in parte soggette a reverse charge, è necessario scomporre le operazioni (una parte con l’indicazione IVA, una parte assoggettata al reverse charge). Nei casi in cui lo scorporo sia di difficile applicazione, è possibile assoggettare l’intera prestazione al regime IVA e non dovrà quindi essere applicato il reverse charge. |
Regime forfetario d’imprese individuali e di lavoratori autonomi | Vendita: Il reverse charge non può essere applicato alle fatture di vendita. Acquisto: Dato che non è possibile la detrazione IVA sugli acquisti, per le fatture emesse con reverse charge dovrà essere versata l’imposta a debito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. |
Split payment | Per quanto riguarda le prestazioni di servizi verso enti pubblici, prevale il reverse charge rispetto allo split payment, a condizione che la prestazione riguardi l’attività commerciale dell’ente. Per questo motivo è richiesto che prima della fatturazione nei confronti di enti pubblici sia chiarito per quale ambito la prestazione sia stata eseguita. |
Vendite senza IVA, a causa della dichiarazione d’intento |
I soggetti definiti esportatori abituali possono effettuare acquisti senza l’addebito IVA grazie a una dichiarazione d’intento. Se le operazioni sono soggetto al reverse charge, suddetto meccanismo troverà applicazione perché costituendo la regola prioritaria. |
Enti non commerciali | Se enti non commerciali eseguono servizi assoggettati al meccanismo del reverse charge, riferiti sia all’attività commerciale sia istituzionale, è necessario per lo scorporo al fine di individuare la corretta modalità di applicazione IVA, far riferimento a criteri oggettivi (per esempio nel caso di servizi di pulizia è richiesto considerare i metri quadri). |
SANZIONI
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’iniziale situazione d’incertezza normativa e di conseguenza ha precisato che sono fatti salvi e non sanzionabili eventuali casi di fatturazione errata avvenuti fino alla data 27 marzo 2015.
RIEPILOGO "REVERSE CHARGE"
Normativa | Operazioni interessate |
art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR 633/1972 | Prestazione di servizi nei confronti di soggetti passivi IVA per la pulizia, demolizione, istallazione d’impianti e completamento d’edifici |
art. 17, comma 6, lett. a), DPR 633/1972 | Contatti di subappalto nel settore edile |
ESEMPI
Seguono esempi per illustrate e chiarire la normativa:
Soggetti al meccanismo del reverse charge ex. art. 17, comma 6, lettera a-ter), DPR 633/1972
Non soggetti a reverse charge ex. art. 17, comma 6, lettera a-ter), DPR 633/1972