Il “contratto a tutele crescenti” può essere applicato dal 7 marzo 2015 e prevede per i neo assunti a contratto a tempo indeterminato una tutela meno rigida contro il licenziamento. Questo significa, che il diritto alla reintegrazione del posto di lavoro (come stabilito dall’art.18) è sostituito per i cosiddetti “licenziamenti giustificati“ da una tutela risarcitoria certa, stabilita come segue: