Come Vi abbiamo già comunicato con la circolare del 19 gennaio, è stata introdotta dalla Legge di Stabilità del 2015 la possibilità di richiedere il pagamento del TFR in busta paga.
PRESUPPOSTI
Presupposto per l’anticipazione del TFR in busta paga è un rapporto di lavoro da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro. Il pagamento riguarda il TFR accumulato in azienda e anche il TFR destinato a un fondo pensione. Non è invece possibile una liquidazione solo parziale.
ASPETTI FISCALI
La quota di TFR ottenuta in busta paga è assoggetta a tassazione ordinaria. Inoltre, influisce sui seguenti aspetti:
- Le detrazioni fiscali sul reddito da lavoro dipendente e nei confronti dei familiari a carico diminuiscono a causa della base imponibile maggiorata.
- Gli assegni familiari subiscono una riduzione perché l’anticipo del TFR pagato mensilmente in busta paga aumenta il reddito che forma la base per il calcolo degli assegni familiari. In ogni caso, suddetta disposizione influenza gli assegni familiari concessi nell’anno 2016, essendo richiesto il reddito dell’anno 2015 appena in quella situazione.
Le somme erogate a titolo di anticipazione del TFR non incidono né sul bonus da 80 euro in busta paga, né sulle richieste dei vari contributi.
DECISIONE DEFINITIVA
Il datore di lavoro che decide di scegliere il TFR in busta paga dovrà presentare una specifica domanda all’azienda, che avviene con il modello “QU.I.R” (quota integrativa della retribuzione). Appena avvenuta la sua pubblicazione, Vi invieremo il modello.
La decisione è definitiva e non potrà più essere modificata fino a giugno 2018.
ADEMPIMENTI DELL'AZIENDA
La liquidazione in busta paga del TFR deve avvenire entro i 3 mesi successivi a quello in cui il lavoratore ha presentato domanda. Per le aziende che occupano più di 50 dipendenti, suddetto obbligo inizia già entro il mese successivo.
Inoltre, l’azienda è obbligata a comunicare telematicamente all’INPS tutti i dipendenti che hanno fatto domanda per la liquidazione mensile del TFR.