Dopo settimane di discussioni e tanti emendamenti, la legge di Bilancio è stata approvata il 29.12.2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Come di solito, contiene una serie di
novità fiscali, racchiuse in un unico articolo di 903 commi.
Di seguito sono sintetizzate le novità
più importanti. Le novità relative alle paghe sono state sintetizzate in una circolare a parte.
Aumento del limite di ricavi per il regime forfettario
Ditte individuali e liberi professionisti dal 2015 possono applicare il regime forfettario di contabilità se soddisfano determinati requisiti. Tra questi il più importante ha previsto finora di non superare nell´anno precedente
ricavi di 65.000 €. Questo limite è stato ora portato ad
85.000 €.
Nell´applicazione del regime forfettario
sono stati disciplinati ex novo gli effetti del superamento del limite di ricavi. Fino allo scorso anno, in caso di superamento del limite di ricavi, il regime forfettario non era più applicabile dall´anno successivo. Dal 2023 questa regola si applica fino a quando non si superano 100.000 € di ricavi. Con le nuove norme, se detto limite viene superato nel corso dell´anno, il reddito verrà assoggettato a tassazione ordinaria. Al superamento della soglia, inoltre, forniture e servizi saranno assoggettati ad iva.
Tassazione sostitutiva per la crescita reddituale di imprese e liberi professionisti
Per i liberi professionisti e le ditte individuali che non applicano il regime forfettario,
nel 2023 verrà applicata un´imposta sostitutiva del 15% sul reddito incrementale. A tal proposito il reddito del 2023 dovrà essere confrontato con il reddito più alto degli anni 2020, 2021 e 2022. Se si è verificato un aumento di reddito, questo deve essere ridotto del 5% del reddito più alto dal 2020 al 2022. Sulla differenza che residua viene applicata un´imposta sostitutiva del
15% fino ad un limite massimo di 40.000 €.
Di seguito un esempio:
Anno
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Reddito
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2023
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135.000 €
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2022
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100.000 €
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2021
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70.000 €
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2020
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75.000 €
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La base per il calcolo dell´imposta sostitutiva viene calcolata come segue:
Reddito 2023
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135.000 €
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Reddito 2022 (reddito più alto dei tre anni precedenti)
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- 100.000 €
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Reddito incrementale
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35.000 €
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Riduzione del 5 % sul reddito del 2022
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- 5.000 €
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Base imponibile dell´imposta sostitutiva
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30.000 €
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Ciò significa che sulla somma di 30.000 € si può applicare l´imposta sostitutiva del 15% pari a 4.500 €. Siccome la tassazione ordinaria avrebbe previsto
l´applicazione di un´aliquota del 43%, l´imposta sostitutiva porta ad un risparmio fiscale di 8.400 € (30.000 € x 28%).
Estensione del credito di imposta per gli aumenti del prezzo dell´energia
Una serie di decreti hanno previsto per il 2022 crediti d'imposta in seguito al forte
aumento dei costi di elettricità e gas per le imprese. La Legge di Bilancio 2023 proroga il credito di imposta
per il primo trimestre del 2023. Il credito d'imposta sulla parte energetica è del
35% per l'elettricità (45% per le aziende energivore)
e del 45% per il gas.
Credito di imposta sugli investimenti
In merito
ai crediti d'imposta sugli investimenti, la legge di bilancio 2023
non contiene novità significative. I crediti d'imposta per
gli investimenti ordinari sono scaduti nel 2022. I crediti d'imposta
sono ora previsti solo per gli investimenti Industria 4.0. Per gli stessi, è stato esteso il periodo entro il quale è possibile effettuare investimenti e applicare i crediti d'imposta validi per il 2022, fino al 30.09.2023, a condizione che sia stato effettuato un pagamento in acconto di almeno il 20% dell'investimento nel 2022.
Le norme che si applicano a seconda dell'anno e del tipo di investimento sono illustrate nei seguenti riepiloghi.
Investimenti materiali Industria 4.0
Importo degli investimenti
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Credito di imposta
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Investimenti 01.01.2022 - 31.12.2022
(o 30.09.2023 con acconto minimo del 20% entro il 31.12.2022)
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Investimenti 01.01.2023 - 31.12.2025
(o 30.06.2026 con acconto minimo del 20% entro il 31.12.2025)
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Fino 2,5 Mio di €
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40 %
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20 %
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Da 2,5 Mio. € a 10 Mio. €
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20 %
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10 %
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Da 10 Mio. € a 20 Mio. €
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10 %
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5 %
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Investimento annuo massimo agevolabile 20 Mio €
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Investimenti in attività immateriali nel settore
Industria 4.0
Credito di imposta
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Investimenti 01.01.2022 - 31.12.2023
(o 30.06.2024 con acconto minimo del 20% entro il 31.12.2023)
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Investimenti 01.01.2024 - 31.12.2024
(o 30.06.2025 con acconto minimo del 20 % entro il 31.12.2024)
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Investimenti 01.01.2025 - 31.12.2025
(o 30.06.2026 con acconto minimo del 20% entro il 31.12.2025)
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20 %*)
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15 %
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10 %
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Investimento annuo massimo agevolabile 1 milione di €
*) 50 % per investimenti nel 2022 o entro il 30.06.2023 con un acconto di almeno il 20 % entro il 31.12.2022
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Altri investimenti materiali e immateriali non industria 4.0
Credito di imposta
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Investimenti 01.01.2022 – 31.12.2022
(o 30.06.2023 se l'acconto è di almeno il 20%)
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6 %
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I costi di acquisizione annuali massimi agevolabili sono di 2 milioni di € per gli investimenti materiali e di 1 milione di € per gli investimenti immateriali.
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Assegnazione o cessione agevolata di beni d’impresa
I beni immobili delle società diversi da quelli strumentali per destinazione possono essere assegnati ai soci o venduti a questi ultimi entro il 30 settembre 2023. A tal fine è previsto il pagamento di
un'imposta sostitutiva dell'8%, calcolata sulla differenza positiva tra il valore di mercato e il valore riconosciuto ai fini fiscali. In questo caso è vantaggioso che il valore catastale possa essere utilizzato come valore di mercato.
Estromissione agevolata degli immobili strumentali delle imprese individuali
Gli immobili strumentali per natura dalle imprese individuali possono essere privatizzati a un tasso agevolato entro il 31 maggio 2023. Anche in questo caso si deve pagare
un'imposta sostitutiva dell'8% sulla differenza positiva tra il valore di mercato e il valore riconosciuto ai fini fiscali, per cui il valore catastale può essere utilizzato anche come valore di mercato.
Questa opzione dovrebbe essere presa in considerazione soprattutto se l'attività commerciale deve essere interrotta nel breve o medio termine.
Aumento del limite di contanti
A partire dal 01.01.2023, il limite oltre il quale
non è possibile effettuare pagamenti in contanti passerà da 2.000 a
5.000 €.
Il divieto generale di pagare salari e stipendi in contanti rimane in vigore.
Aumento delle soglie per la contabilità semplificata e la liquidazione IVA trimestrale
I limiti dei ricavi, al di sotto dei quali si ha diritto a tenere una
contabilità semplificata, sono stati aumentati come segue:
- da € 400.000 € a 500.000 € per i soggetti esercenti attività di prestazioni di servizi e
- da 700.000 € a 800.000 € per i soggetti esercenti altre attività.
L'aumento di questi limiti riguarda
anche la possibilità di optare per la liquidazione IVA trimestrale. In questo caso, tuttavia,
non si riferisce ai ricavi ma al fatturato.
Riduzione delle aliquote IVA pellet, articoli per bambini e per l'igiene
A partire dal 01.01.2023, l'aliquota IVA applicabile ai pellet è stata ridotta dal 22% al
10%, limitatamente all'anno 2023. L'aliquota IVA per i
prodotti per l'infanzia (pannolini, alimenti per bambini, seggiolini per bambini) e per i prodotti per
l'igiene femminile è stata ridotta in modo permanente al
5%.
Rivalutazione di immobili e partecipazioni
Anche per il 2023 è prevista la possibilità
di rivalutare fiscalmente i terreni edificabili e agricoli, nonché le partecipazioni in società possedute non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. A tal fine è necessaria una perizia giurata e il pagamento di
un'imposta sostitutiva del 16%. La redazione e l’asseverazione della perizia nonché il pagamento dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati
entro il 15.11.2023.
Se intendete
vendere i beni di cui sopra nel prossimo futuro, vi consigliamo di far verificare una rivalutazione.
Detrazione dell´iva sugli immobili residenziali
È stata prevista una nuova detrazione fiscale per l'acquisto di immobili residenziali in classe energetica A e B. La detrazione è pari al
50% dell'IVA, a condizione che gli immobili siano venduti da un'impresa di costruzioni. La detrazione fiscale sarà
ripartita in 10 anni e si applicherà agli acquisti fino al 31 dicembre 2023.
Proroga agevolazione acquisto “prima casa” under 36
Per le persone di età inferiore ai 36 anni, è stato prorogato il beneficio per
l'acquisto di una prima abitazione, che originariamente scadeva nel 2022. Se il valore del
reddito ISEE è fino a 40.000 €, il beneficio
può essere richiesto per tutto il 2023. Pertanto, per l'acquisto della prima abitazione non sono dovute le
imposte di registro, ipotecarie e catastali. Se l'acquisto è soggetto a IVA, questa verrà riconosciuta come credito d'imposta.
Detrazione fiscale mobili ed elettrodomestici
Sebbene la detrazione fiscale per l'acquisto di mobili e/o elettrodomestici era stata prorogata per gli anni 2023 e 2024 dalla legge di bilancio dello scorso anno, era stata ridotta, però, a 5.000 €. La legge di bilancio 2023 ha
aumentato questa soglia a 8.000 €, limitatamente all'anno 2023. La detrazione fiscale continua a essere pari
al 50% della spesa e deve essere ripartita in 10 anni.
Il contributo può essere richiesto solo se le acquisizioni riguardano unità immobiliari per le quali i lavori di ristrutturazione sono iniziati dopo il 01.01. dell'anno precedente.
Proroga detrazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche
La detrazione fiscale per gli interventi di
abbattimento delle barriere architettoniche, inizialmente prevista solo per l'anno 2022, è stata prorogata fino al 31.12.2025. L'importo della detrazione ammonta al 75% delle spese e deve essere suddiviso in 5 anni.
L'importo massimo su cui è possibile calcolare la detrazione fiscale
dipende dal tipo di edificio ed è scaglionato come segue:
- 50.000 € per le case unifamiliari
- 40.000 €/unità immobiliare per edifici con 2-8 unità immobiliari e
- 30.000 €/unità immobiliare per edifici con più di 8 unità immobiliari.
Altre novità
Parallelamente alla legge di bilancio, sono state emanate le seguenti misure sulla base di alcuni decreti:
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ridefinito il tasso di interesse legale. A partire dal 01.01.2023, tale percentuale è stata aumentata dall'1,25% al 5%. Tra l'altro, il tasso di interesse legale è rilevante per il ravvedimento operoso dei pagamenti fiscali.
- Sempre nel 2023, il divieto di emissione della fattura elettronica si applica ai contribuenti obbligati all'invio dei dati al STS (Sistema Tessera Sanitaria). Ciò riguarda solo le vendite o i servizi che devono essere trasmessi all'STS.
- L'obbligo di inviare i dati all'STS su base mensile è stato posticipato. Pertanto, le prestazioni mediche e le spese sanitarie interessate possono essere trasmesse anche semestralmente nel 2023. Le date di scadenza sono il 02.10.2023 per il 1° semestre 2023 e il 31.01.2024 per il 2° semestre 2023.