Credito d’imposta per le spese sostenute di energia elettrica e gas naturale • 2022

11/08/2022
Con il DL 21/2022 e 50/2022 sono stati introdotti due crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

Infatti, è stato previsto un credito d'imposta per le spese sostenute di energia elettrica pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre del 2022.

  • Il credito di imposta spetta alle imprese diverse da quelle energivore con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (in caso di pluralità di utenze il credito d'imposta è fruibile solo per le utenze con potenza pari o superiore a 16,5 kW).
  • Oltre a quanto sopra, il credito d'imposta è riconosciuto qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre 2019.

Inoltre, è stato introdotto un credito d'imposta per le spese sostenute di gas naturale pari al 25% delle spese sostenute per il gas naturale (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre 2022. Il credito di imposta spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre 2019.

I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili entro e non oltre il 31/12/2022 in compensazione nel modello F24.

Per tutte le imprese che si riforniscono nel 2022 di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso fornitore da cui si rifornivano nel primo trimestre dell'anno 2019 è prevista una semplificazione. Infatti, il fornitore, entro il 29/08/2022 dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo e l'ammontare del credito spettante.

In ogni caso Vi consigliamo, ove applicabile, di richiedere la comunicazione dal fornitore entro e non oltre il 25/08/2022 mediante PEC. In caso di tardiva richiesta i fornitori non saranno più tenuti al rilascio della suddetta comunicazione. In allegato troverete un modello di richiesta da inviare al venditore.

Vi chiediamo gentilmente di voler inoltrare la comunicazione rilasciata dal fornitore con riferimento all'ammontare del credito spettante al Vostro consulente ai fini della compensazione del credito.

In caso di mancato ricevimento di una comunicazione da parte del fornitore (ad es. per passaggio ad altro fornitore), il Vostro consulente personale sarà a Vostra disposizione ai fini del calcolo dell'ammontare del credito d'imposta spettante.
Via dei Campi della Rienza 30
39031 Brunico - BZ