La legge di bilancio per l´anno 2022 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31.12.2021. Nella stessa sono previste numerose modifiche fiscali derivanti da un unico articolo diviso in 1.013 paragrafi.
Di seguito sintetizziamo le novità più rilevanti. Le novità fiscali – contabili sono esposte in una circolare, quelle del lavoro in un´altra circolare.
Nuovi scaglioni/aliquote/detrazioni Irpef
Le aliquote progressive sul reddito delle persone fisiche nel 2022 sono ridotte da 5 a 4 scaglioni. Di seguito sono riportate le modifiche
Scaglioni di reddito e aliquote
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fino al 2021
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dal 2022
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fino a 15.000 €
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23 %
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fino a 15.000 €
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23 %
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oltre 15.000 € fino a 28.000 €
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27 %
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oltre 15.000 € fino a 28.000 €
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25 %
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oltre 28.000 € fino a 55.000 €
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38 %
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oltre 28.000 € fino a 50.000 €
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35 %
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oltre 55.000 € fino a 75.000 €
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41 %
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oltre 50.000 €
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43 %
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oltre 75.000 €
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43 %
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Sono state riviste, inoltre, le detrazioni per pensioni, lavoro e altri redditi. La riorganizzazione delle aliquote di imposta e delle detrazioni fiscali apportano un leggero calo della pressione fiscale a carico dei contribuenti.
Esclusione Irap persone fisiche dal 2022
Dal 2022 le imprese individuali e i liberi professionisti saranno esentati dal pagamento dell´imposta sulle attività produttive Irap. Le società di persone, le associazioni fra professionisti e i contribuenti soggetti all´Ires, invece, continueranno a pagare l´Irap.
Per i contribuenti che pagano l´imposta sulle attività produttive Irap nella Provincia autonoma di Bolzano, l´aliquota di imposta passa dal 2,68 % al 3,9 % a partire dal 2022.
Aumento limite annuo crediti compensabili tramite mod. F24
Dal 2022 il limite massimo di credito compensabile in modello di pagamento F24 viene aumentato a 2 milioni di euro anno. Oltre alle compensazioni nel modello F24 il limite massimo sopra indicato deve tener conto anche degli eventuali rimborsi di tasse e contributi.
Rifinanziamento “Sabatini-ter“
Il contributo interessi della legge “Sabatini ter” è stato prorogato fino al 2027. Il contributo viene concesso sugli investimenti effettuati attraverso contratti di finanziamento e/o leasing di durata non superiore ai 5 anni. Lo stesso è calcolato sulla base del tasso di interesse convenzionale del 2,75 % per gli investimenti ordinari e sul tasso di interesse maggiorato del 3,575 % per gli investimenti industria 4.0.
Il contributo viene erogato in un´unica rata per gli investimenti fino a 200.000 €, in più rate per investimenti superiori a detta soglia.
Credito d’imposta beni investimenti beni strumentali
I contributi concessi sotto forma di crediti di imposta per investimenti in beni strumentali hanno subito delle variazioni. In particolare, i contributi per investimenti in macchine ed impianti collegati in rete alle tecnologie dell´informazione e della comunicazione (industria 4.0) sono stati prorogati fino al 31.12.2025. In sintesi la situazione è:
Investimenti materiali in beni Industria 4.0:
Importo dell‘investimento
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Credito
d‘imposta
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Investimenti
01.01.2022 – 31.12.2022
(o entro 30.06.2023 con
acconto di almeno il 20 % entro 31.12.2022)
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Investimenti
01.01.2023 – 31.12.2025
(o entro 30.06.2026 con
acconto di almeno 20 % entro 31.12.2025)
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Fino a 2,5 Mil. €
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40 %
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20 %
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Tra i 2,5 Mil. € - 10 Mil. €
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20 %
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10 %
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Tra i 10 Mil. € - 20 Mil. €
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10 %
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5 %
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Limite massimo costi
complessivamente ammissibili 20 Mil. €
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Investimenti immateriali Industria 4.0:
Credito d‘imposta
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Investimenti
01.01.2022 – 31.12.2023
(o entro 30.06.2024
con acconto di almeno il 20 % entro 31.12.2023)
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Investimenti
01.01.2024 – 31.12.2024
(o entro 30.06.2025
con acconto di almeno il 20 % entro 31.12.2024)
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Investimenti
01.01.2025 – 31.12.2025
(o entro 30.06.2026
con acconto di almeno il 20 % entro 31.12.2025)
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20 %
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15 %
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10 %
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Limite massimo costi
ammissibili 1 Mil. €
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Altri investimenti materiali e immateriali (esclusi Industria 4.0):
Credito d‘imposta
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Investimenti
01.01.2022 – 31.12.2022
(o entro 30.06.2023 con
acconto di almeno min. 20 % entro 31.12.2022)
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6 %
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Il limite massimo di costi ammissibili è di 1 Mil. €
per beni immateriali e di 2 Mil. € per beni materiali.
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Ai crediti d’imposta si applicano le seguenti regole:
- Sono agevolabili solo investimenti in beni nuovi.
- Gli investimenti in automobili, edifici e beni strumentali con aliquota di ammortamento inferiore a 6,5 % non sono agevolabili.
- I liberi professionisti sono esclusi dal credito di imposta per i beni Industria 4.0.
- Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello il modello F24, in tre rate annuali costanti.
- Per gli investimenti Industria 4.0 è possibile iniziare a compensare nell’anno in cui è avvenuta l’interconnessione per gli altri investimenti nell’anno di entrata in funzione dei beni.
- Per gli investimenti in beni Industria 4.0 uguali o superiori ai 300.000 € è necessaria una perizia giurata di un tecnico che attesti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e, la loro interconnessione al sistema aziendale. Inoltre per i beni Industria 4.0 è prevista un’apposita comunicazione al Mise, indipendentemente dall’importo dell’investimento.
- Dipendente dal tipo di investimento, sulle fatture e gli altri documenti di acquisto per poter usufruire dell’agevolazione bisogna indicare il riferimento normativo. Per questo motivo comunicate ai Vostri fornitori di apportare le seguenti diciture sui documenti:
Per investimenti Industria 4.0: „acquisto di beni per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, comma 44, Legge n. 234/2021“.
Per investimenti generici cioè esclusi Industria 4.0: „acquisto di beni per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi 1051 a 1063, Legge n. 178/2020“
Proroga recupero patrimonio edilizio “ordinario“
La detrazione fiscale per i lavori di recupero del patrimonio edilizio è stata prorogata per 3 anni, dunque al 31.12.2024. La detrazione è pari al 50 % dei costi sostenuti fino ad un massimo di 96.000 € per unità immobiliare.
Proroga riqualificazione energetica “ordinaria“
La detrazione fiscale per i lavori di riqualificazione energetica è stata prorogata per 3 anni, dunque anche fino al 31.12.2024. A seconda del tipo di lavoro effettuato la detrazione è pari al 50 % o 65 % delle spese sostenute. Il limite massimo dell’importo sul quale applicare la detrazione è invariato.
Proroga e modifica bonus mobili
Anche il bonus mobili è stato prorogato al 31.12.2024, però rispetto agli anni scorsi il bonus ha subito delle modifiche. La detrazione resta del 50 % degli acquisti di mobili e/o elettrodomestici. Il limite massimo sul quale calcolare il bonus è variato in 10.000 € per il 2022 e si riduce a 5.000 € per gli anni 2023 e 2024.
Il bonus può essere richiesto solo se le spese sono sostenute per unità immobiliari per le quali i lavori di ristrutturazione sono iniziati dopo il 01.01 dell´anno precedente. Per gli elettrodomestici, recentemente, è stata regolamentata la classe energetica minima per accedere al bonus.
Proroga e modifica bonus facciate
Il bonus facciate è stato prorogato per un solo anno, dunque, solo fino al 31.12.2022. Il bonus è destinato alla manutenzione delle facciate degli edifici che ricadono nelle sole zone urbanistiche A e B individuate secondo i requisiti del decreto ministeriale 1444/1968. Per il 2022 il bonus è pari al 60 % delle spese sostenute (prima era del 90 %). Non è previsto un limite massimo di spesa. Il bonus è detraibile in 10 anni.
Proroga bonus verde
La detrazione fiscale per la sistemazione dei giardini e die sistemi di irrigazione è stata prorogata fino al 31.12.2024. La detrazione è pari al 36 % dei costi sostenuti fino ad un massimo di 5.000 € per unità immobiliare. La detrazione viene distribuita su 10 anni.
Eliminazione barriere architettoniche
Per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche effettuati nell´anno 2022 è possibile usufruire di una detrazione del 75 % delle spese sostenute. La detrazione è distribuita su 5 anni. L´importo massimo sul quale può essere calcolata la detrazione dipende dal tipo di edificio, specificamente nel seguente modo:
- 50.000 € per case monofamiliari
- 40.000 € per unità per edifici composti da 2 – 8 unità immobiliari e
- 30.000 € per unità per edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Detrazione 110 % (superbonus)
La detrazione del 110 % sarebbe scaduta per la maggior parte degli interventi il 30.06.2022. La legge di bilancio per il 2022, tuttavia, ha previsto alcune proroghe che variano a seconda del tipo di lavoro, della proprietà immobiliare e da chi sostiene la spesa.
Importante è sopratutto:
- Per i lavori eseguiti da condomini o da privati su edifici con 2 - 4 unità immobiliari, la detrazione fiscale è stata prorogata fino al 31.12.2025. Fino al 31.12.2023, la percentuale di detrazione rimarrà al 110 %, nel 2024 sarà ridotta al 70 % e nel 2025 al 65 %.
- I privati che eseguono lavori su case unifamiliari possono richiedere la detrazione fiscale del 110 % fino al 31.12.2022, a condizione che almeno il 30 % dei lavori sia eseguito entro il 30.06.2022.
Oltre all´utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi è previsto lo sconto in fattura dei fornitori e la cessione a terzi del credito di imposta.
Agevolazione “prima casa“ under 36
Per le persone con meno di 36 anni di età che acquistano un´abitazione destinata alla residenza è previsto la possibilità di godere di un beneficio che inizialmente scadeva il 30.06.2022 e che poi è stato prorogato a tutto l´anno 2022. Il beneficio può essere richiesto previa dichiarazione ISEE con valore massimo di 40.000 euro. Il beneficio consiste nell´azzeramento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale per l´acquisto dell´immobile. Nel caso in cui quest´ultimo è soggetto ad IVA al beneficiario viene concesso un credito di imposta pari al valore dell´IVA pagata.
Aumento tasso di interesse legale
Il ministero dell´economia e delle finanze ha ridefinito il tasso di interesse. A partire dal 01.01.2022 il tasso di interesse legale passa dal 0,01 % all´1,25 %. Il tasso di interesse legale viene, tra le altre cose, utilizzato per definire il valore del diritto di usufrutto e per il ravvedimento spontaneo delle imposte.
Divieto emissione fattura elettronica soggetti STS
Anche per il 2022 continuerà ad applicarsi il divieto di emettere le fatture elettroniche per i soggetti obbligati alle comunicazioni al sistema STS (sistema tessera sanitaria).Il divieto riguarda, dunque, solo le vendite che devono essere comunicate all´STS.