A partire dal 26/12/2016 il distacco di dipendenti in Italia, la trasferta, il trasferimento e il trasporto di cabotaggio sono subordinati alla registrazione su un’apposita piattaforma online. È inoltre obbligatorio presentare una comunicazione per ciascun distacco.
L’obbiettivo primario di tale comunicazione è il controllo dell’impedimento del “dumping sociale”. Di conseguenza, oltre alla comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, viene verificato, in particolare, anche l’adeguamento salariale.
Sono soggette all’obbligo di comunicazione le imprese che hanno sede in uno stato membro UE ed i cui dipendenti prestano la loro attività lavorativa in Italia (distacco/trasferta o cabotaggio). L’impresa distaccante deve trasmettere entro il giorno antecedente dell’ingresso in Italia del dipendente una comunicazione telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Sono oggetto dell’obbligo di comunicazione:
- i dipendenti e i collaborati assicurati ai fini previdenziali che prestano la loro attività lavorativa in Italia (distacco, trasferimento temporaneo tra le filiali di un’impresa o di un gruppo aziendale, lavoro interinale, trasferta);
- trasporti di cabotaggio (inizio e fine del trasporto in Italia) di merci e/o passeggeri.
Le seguenti attività sono normalmente escluse dall’obbligo di comunicazione:
- incontri di lavoro senza prestazione di ulteriori servizi;
- partecipazione a seminari/conferenze senza prestazione di ulteriori servizi;
- esposizioni o partecipazione a fiere/congressi/convegni e manifestazioni di tipo fieristico, senza prestazione di ulteriori servizi/senza vendita;
- partecipazione/organizzazione di eventi culturali nei seguenti ambiti: musica, danza, teatro o artigianato artistico, a condizione che tali attività non siano già oggetto di un rapporto di lavoro;
- partecipazione a gare sportive e campionati internazionali.
In caso di inadempimento degli obblighi di legge sono previste sanzioni di diverso importo, fino ad un massimo di 150.000 €.