Domanda: A chi spetta la 13ma e 14ma mensilità?
Risposta: Il numero delle mensilità supplementari è regolato dal contratto collettivo applicato.
Normalmente le mensilità sono 14 per il settore del commercio, per gli studi dei professionisti e per il settore del turismo. Sono 13, invece, per i settori dell’industria e dell’artigianato. Solo nel settore edile, le mensilità supplementari non sono erogate dal datore di lavoro ma, dalla cassa edile.
Domanda: Come vengono erogate le mensilità supplementari?
Risposta: Per ogni mese con più di tredici giorni retribuiti (= almeno quindici giorni di calendario) matura 1/12 dello stipendio lordo mensile per la 13ma mensilità e – se previsto – un altro dodicesimo per la 14ma mensilità.
Un’eccezione è prevista nel contratto collettivo del turismo, dove le mensilità supplementari – così come le ferie e i permessi – maturano per i giorni effettivamente retribuiti nei singoli mesi.
Domanda: Quando saranno erogate le mensilità supplementari?
Risposta: La 13ma mensilità (bonus natalizio) è pagata a metà dicembre, la 14ma mensilità a metà giugno. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, al dipendente saranno pagati tutti i ratei maturati fino alla data di cessazione.
Domanda: Durante quali assenze il dipendente ha diritto alle mensilità supplementari?
Risposta: Le mensilità supplementari sono dovute anche nei seguenti periodi:
maternità obbligatoria, congedo parentale (secondo le regole del CCNL)
malattia e infortunio sul lavoro,
congedo matrimoniale
ferie e permessi.
Il diritto non matura, invece, durante le assenze per sciopero, per sospensioni non retribuite, ecc.