Domanda: Cos’è il trattamento di fine rapporto e a chi spetta?
Risposta: Il trattamento di fine rapporto (TFR) è una forma di retribuzione differita che - a differenza di altri paesi – in Italia
spetta ad ogni dipendente. Non può essere equiparato all’indennizzo previsto in Germania o in Austria. Il trattamento di fine rapporto viene corrisposto al momento della fine del rapporto di lavoro, indipendentemente dal motivo della cessazione (dimissioni, licenziamento, fine del contratto a termine ecc.).
Domanda: Qual è l’importo del trattamento di fine rapporto e come viene calcolato?
Risposta: Approssimativamente il TFR è pari ad uno stipendio mensile per ogni anno lavorativo, alcuni elementi retributivi sono esclusi dal calcolo (p.e. lavoro straordinario, rimborso spese ecc.).
Il trattamento di fine rapporto è calcolato e accantonato mensilmente (o versato in un fondo pensione). Alla fine di ogni anno il fondo TFR in azienda viene rivalutato in base all’indice Istat. Su questa rivalutazione deve essere calcolato l’imposta di 17 %, che è versata per ogni anno in due rate: il 16/12 (acconto) e il 16/02 dell’anno successivo (saldo).
Domanda: Come funziona il versamento del TFR in un fondo pensione?
Risposta: Ogni dipendente ha la possibilità di versare l’intero (o una parte) del TFR in un
fondo di previdenza complementare. Generalmente i diversi fondi prevedono l’iscrizione del datore di lavoro e del dipendente. La decisione d’adesione spetta al dipendente.
Fatta la scelta, si procede al
pagamento mensile del TFR, inclusi gli eventuali contributi mensili obbligatori, rispettando le regole proprie del fondo (pagamento tramite bonifico bancario o F24, versamento mensile o trimestrale ecc.). Di conseguenza in questo caso il TFR non sarà corrisposto dal datore di lavoro ma dal fondo.
Domanda: Quando viene corrisposto il trattamento di fine rapporto?
Risposta: Se il TFR non è stato versato in un fondo di previdenza complementare, l’importo maturato e rivalutato è corrisposto al dipendente
alla fine del rapporto di lavoro. Il calcolo e il pagamento sono fatti con un cedolino separato nel mese successivo alla data di cessazione del rapporto, poiché si deve attendere la rivalutazione Istat del mese di cessazione. Nel caso che il TFR è stato versato in un fondo pensione, il pagamento avviene al momento del pensionamento direttamente dal fondo.
Domanda: Può essere chiesto l’anticipo del TFR anche prima della fine del rapporto di lavoro?
Risposta: Sì, nelle imprese con più di 25 dipendenti è prevista la possibilità che il dipendente con almeno 8 anni di servizio può chiedere un’
anticipazione del TFR, in casi particolari (compravendita prima casa, malattia ecc.), in misura non superiore al 70% dell’importo maturato.
In accordo con il datore di lavoro può essere richiesto anche l’intero trattamento di fine rapporto (100%) senza indicare un motivo. Anche i fondi di previdenza complementare sono obbligati ad anticipare una parte del maturato in casi particolari (compravendita prima casa, malattia ecc.). Si procede con domanda direttamente al fondo e il pagamento non avviene con il cedolino.