Domanda: Ci sono costi aggiuntivi per l'azienda?
Risposta: No! Come per Bonus Renzi, il nuovo trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione vengono pagate dall’azienda al dipendente (in busta paga - inclusa nel salario netto) e poi conguagliato in F24.
Domanda: Quando il dipendente deve presentare la comunicazione di rinuncia?
Risposta: Per ricevere il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione, il dipendente non deve presentare alcuna domanda. L'importo viene automaticamente erogato in busta paga, sempre che con il rapporto di lavoro in essere non si superi il limite di reddito previsto. Tuttavia, ci sono casi in cui il dipendente può rinunciare al pagamento.
Al fine di fare chiarezza vengono descritte di seguito le situazioni più ricorrenti:
Descrizione |
Pagamento del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione fiscale |
Serve la comunicazione di rinuncia? |
Un solo rapporto di lavoro. Retribuzione lorda annua di € 30.000 / ca. € 2.150 lordi mensile (=imp. Fiscale di ca. € 27.000) |
SÌ, al dipendente viene erogato l’importo di € 100 al mese. |
NO, non necessario in quanto esiste un solo rapporto di lavoro e quindi nessun ulteriore reddito. |
Un solo rapporto di lavoro. Retribuzione lorda annua di € 50.000 / ca. € 3.600 lordi mensile (=imp. Fiscale di ca. € 45.000) |
NO, il dipendente non ha diritto al trattamento integrativo e all’ulteriore detrazione (imp. fiscale oltre € 40.000). |
NO, poiché l'attuale rapporto di lavoro ha già superato i € 40.000, dunque non spetta l’agevolazione. |
Due rapporti di lavoro. La somma dei due redditi non supera l’imponibile fiscale di € 40.000 € (=retribuzione lorda di ca. € 44.000)
Esempio: Rapporto di lavoro 1: Retribuzione lorda annua di € 19.000 / ca. € 1.450 lordi mensile (=imp. Fiscale di ca. € 17.000) Rapporto di lavoro 2: Retribuzione lorda annua di € 12.000 / ca. € 850 lordi mensile (=imp. Fiscale di ca. € 10.800) |
SÌ, il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione è erogata per entrambi i rapporti di lavoro, poiché ciascuno di essi è inferiore al limite di € 40.000.
Rapporto di lavoro 1: erogazione di € 100 mensili, poiché è inferiore al limite di € 40.000. Rapporto di lavoro 2: erogazione di € 100 mensili, poiché è inferiore al limite di € 40.000. |
SÌ, la rinuncia deve essere presentata per uno dei due rapporti di lavoro, altrimenti (come descritto a sinistra) il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione sarà pagata per entrambi i rapporti di lavoro. Il doppio pagamento dovrà pertanto essere recuperato nella dichiarazione dei redditi! |
Due rapporti di lavoro. La somma dei due redditi supera l’imponibile fiscale di € 40.000 € (=retribuzione lorda di ca. € 44.000)
Esempio: Rapporto di lavoro 1: Retribuzione lorda annua di € 30.000 / ca. € 2.150 lordi mensile (=imp. Fiscale di ca. € 27.000) Rapporto di lavoro 2: Retribuzione lorda annua di € 25.000 / ca. € 1.800 lordi mensile (=imp. Fiscale di ca. € 22.500) |
SÌ, il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione è erogata per entrambi i rapporti di lavoro, poiché ciascuno di essi è inferiore al limite di € 40.000.
Rapporto di lavoro 1: erogazione di € 100 mensili, poiché è inferiore al limite di € 40.000. Rapporto di lavoro 2: erogazione di € 100 mensili, poiché è inferiore al limite di € 40.000. |
SÌ, la rinuncia deve essere presentata per entrambi i rapporti di lavoro, altrimenti (come descritto a sinistra) il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione sarà erogata per entrambi i rapporti di lavoro. Poiché né il trattamento integrativo né l’ulteriore detrazione spettano (visto che l’imponibile fiscale totale è superiore a € 40.000), entrambi i pagamenti (vale a dire 2 x € 100 al mese) dovrebbero essere rimborsati con la dichiarazione dei redditi. |
Un rapporto di lavoro solo + altri redditi (p.es. redditi di affitto, reddito di disoccupazione, ecc.). La somma di tutti redditi supera l’imponibile fiscale di € 40.000 € (=retribuzione lorda di ca. € 44.000)
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SÌ, il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione vengono erogati, in quanto il rapporto di lavoro non supera il limite di € 40.000.
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SÌ, altrimenti (come descritto a sinistra) il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione viene erogata in busta paga. Siccome non spettano le agevolazioni (imponibile fiscale totale è superiore a € 40.000), dovrebbero essere restituite con la dichiarazione dei redditi. |
Domanda: Cosa succede se il dipendente non presenta una rinuncia, anche se ad es. ha più rapporti di lavoro o più redditi?
Risposta: In teoria non succede nulla. Viene solo posticipato il periodo di pagamento.
Esempio: nel caso di più rapporti di lavoro (vedi esempio 3 sopra), per entrambi i rapporti di lavoro vengono erogate le € 100 nette al mese (€ 2.400 per l’anno intero - 1.200 per ogni rapporto di lavoro). Visto che si ha diritto ad un massimo di € 1.200 all'anno, l’importo eccedente gli € 1.200 deve essere restituito nella dichiarazione dei redditi. Se il dipendente avesse rinunciato alle agevolazioni per uno dei due rapporti di lavoro, avrebbe ricevuto solo € 1.200 (anziché € 2.400) e non doveva restituire nulla.
L'importo a cui si ha diritto (€ 1.200) è sempre lo stesso, indipendentemente dal fatto che durante l'anno sia stato effettuato un pagamento errato. Questi, infatti, viene conguagliato con la dichiarazione dei redditi.
Il principio ovviamente è valido anche al contrario, Se un dipendente, infatti, ha per esempio rinunciato all’agevolazione, però, a fine dell'anno non ha superato il limite dei € 40.000, il credito viene erogato con la dichiarazione dei redditi.
Domanda: Dove si vede il trattamento integrativo o l'ulteriore detrazione nella busta paga?
Risposta: Il trattamento integrativo (per redditi fino a € 28.000 – vedi pagina uno di questa circolare) si trova nel “corpo” e dunque nella parte centrale del cedolino:
L’ulteriore detrazione (per redditi tra € 28.000 e € 40.000 – vedi pagina uno di questa circolare) si trova nella parte finale del cedolino: